- Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 61 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)".

Art. 43  (Incentivi per l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive)

"Per favorire lo sviluppo economico e l’occupazione attraverso l’istituzione dello sportello unico, la Regione, considerato l’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, può, nella fase di sperimentazione, contribuire al finanziamento necessario all’istituzione dello sportello da parte dei comuni facenti parte di aree omogenee, caratterizzate da crisi economica, ed interessate da strumenti di programmazione negoziata quali il patto territoriale di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997.
2. Lo stanziamento previsto in lire 800 milioni per l’insieme delle operazioni necessarie all’avvio dell’espletamento delle funzioni è iscritto al capitolo 22154 del bilancio regionale dell’esercizio 1999 denominato "Contributi ai comuni per l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive".
3. Le modalità ed i criteri per la concessione del finanziamento sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale è stato istituito sul bilancio regionale il capitolo B21504 denominato: “Contributi ai comuni per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive”;

- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo”

Sezione II "Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese"
Art. 83 (Sportello unico per le attività produttive)
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione di un'unica struttura cui è affidato l'intero procedimento.
2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione ed alla riattivazione di impianti produttivi, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, la struttura attiva altresì la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla vigente normativa regionale. Il funzionario preposto alla struttura è nominato dal comune ed è responsabile dell'intero procedimento.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficacia dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
4. Presso la struttura di cui al comma 1 è istituito, a cura dei comuni, lo sportello unico per le attività produttive previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/1998, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. Lo sportello unico garantisce l'assistenza alle imprese, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal d.p.r. 447/1998, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive, disponibili a livello regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili ed agli strumenti di agevolazione creditizia e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attività promozionali.
6. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito, con le CCIAA.
7. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Art. 84 (Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1.
a) realizza la rete integrata di servizi di cui all'articolo 32, comma 3, per la gestione dello sportello unico per le attività produttive;
b) promuove, anche attraverso le province, le opportune intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, al fine della gestione associata in ambiti territoriali ottimali dello sportello unico per le attività produttive;
c) può concedere contributi ai comuni, singoli o associati anche con altri enti locali, o sottoscrittori di patti territoriali o di contratti d'area, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità ed i criteri per la concessione;
d) attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici e delle strutture preposte allo svolgimento dei procedimenti di cui all'articolo 83.