REGOLAMENTO EDILIZIO ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 65 DEL 14/12/2009 IN FASE DI PUBBLICAZIONE E SOGGETTA AD OSSERVAZIONI
INDICE GENERALE
CAPO I - NORME GENERALI
1. Oggetto del Regolamento Edilizio
2. Adeguamento automatico alla normativa nazionale o regionale
3. Poteri e funzioni del Comune in materia urbanistica ed edilizia
4. Decoro della proprietà
5. Necessità dei titoli abilitativi
CAP0 II - INTERVENTI EDILIZI ED UTILIZZAZIONE DEL SUOLO
6. Definizione e tipologie degli interventi
7. Definizioni e metodi di misurazione di elementi urbanistici ed edilizi
8. Recupero dei locali sottotetto a fini abitativi
9. Attività edilizia libera
10. Interventi che possono eseguirsi senza titolo abilitativo specifico
11. Demolizioni
12. Aree costituenti centri di rottamazione
13. Esercizio di attività potenzialmente inquinanti o determinanti emissioni odorigine
14. Campeggi
15. Coltivazione di cave
16. Edificabilità nelle fasce di rispetto
17. Parcheggi
18. Rinvenimenti e scoperte
19. Occupazione di spazi o suolo o sottosuolo pubblico.
20. Cessioni di volumetria.
CAPO III - SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
21. Sportello Unico per l’Edilizia
22. Certificato di destinazione urbanistica
23. Procedimento per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica
CAPO IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE DISTANZE
24. Distanze: determinazione ai fini edilizi
25. Deroga alla disciplina delle distanze
26. Distanze tra fabbricati
27. Distacchi dal confine
CAPO V – ATTIVITA’ COMMERCIALI
28. Disciplina per gli insediamenti commerciali
29. Installazione di insegne, frecce indicatrici e cartelli pubblicitari
CAPO VI - TITOLI ABILITATIVI
30. Permesso di costruire e denuncia di inizio attività
31. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
32. Utilizzo dei modelli rilasciati dallo Sportello Unico
33. Modifiche di modesta entità di cui all’art. 20, 4° comma D.P.R.. 380/2001
33. Interventi subordinati a permesso di costruire
34. Documentazione da allegare alla istanza
35. Pubblicità del permesso di costruire
36. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
37. Trasferibilità del permesso di costruire
38. Decadenza del permesso di costruire
39. Denuncia di inizio attività
40. Interventi subordinati a Denuncia di Inizio Attività
41. Procedimento per la Denuncia di Inizio Attività
42. Certificato di agibilità
43. Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità
44. Controlli sul mantenimento delle condizioni di agibilità degli edifici
45. Divieto di utilizzo degli edifici
CAPO VII - TEMPI E MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
46. Comunicazione di inizio lavori
47. Ultimazione dei lavori
48. Vigilanza sull’attività di cantiere
49. Prescrizioni sulla condotta dei cantieri
CAPO VIII - MISURE PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO
50. Disposizioni per favorire l’uso di energia solare e la riduzione di sprechi idrici negli edifici
51. Idoneità del terreno ai fini dell’intervento
52. Requisiti relativi all’impermeabilità e all’isolamento dall’umidità
53. Requisiti di carattere termico
54. Requisiti di carattere acustico
55. Requisiti illuminotecnici
56. Requisiti relativi all’aerazione e al dimensionamento dei locali
57. Stabilità e sicurezza dei fabbricati
58. Abbattimento delle barriere architettoniche
59. Cortili e chiostrine
CAPO IX – PRESCRIZIONI DI CARATTERE ESTETICO
60. Tutela della qualità architettonica
61. Comignoli torrini ed esalatori
62. Canne fumarie
63. Aggetti di gronda
64. Tipologia architettonica rurale
65. Insegne, targhe e tende in aree di pregio
66. Bacheche
67. Antenne e scarichi
68. Impianti fotovoltaici
69. Tutela del verde
70. Alberature e piantumazioni
71. Manutenzione e cura delle piante e delle siepi
72. Decoro ed arredo urbano
73. Facciate prospetti
74. Recinzioni
75. Opere di arredo urbano
76. Chioschi e strutture affini
77. Caratteristiche degli arredi sul suolo pubblico
78. Deroghe per manifestazioni temporanee
79. Disposizioni transitorie
80. Deroghe
81. Certificazione energetica comma 2 art. 9 della L.R.6/2008 ed al D.lgs. 192/2005
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento Edilizio
Il presente Regolamento trova applicazione nell'intero territorio comunale di Ischia di Castro e ne disciplina l'attività edilizia e di trasformazione, modificazione e sistemazione. Costituiscono attività di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio gli interventi eseguiti sul suolo, sul soprassuolo o nel sottosuolo. Costituiscono interventi edilizi o urbanistici anche quelli aventi per oggetto il mutamento di destinazione d'uso, anche se effettuato senza opere.
Ogni attività di utilizzo, di costruzione e trasformazione, così come ogni intervento sul territorio, è sottoposta alle leggi nazionali e regionali vigenti, alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA)del Piano Regolatore Comunale (PRG) e alle disposizioni del presente Regolamento.
Il Regolamento, in virtù di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 380/2001 , contiene la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico - estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. Esso disciplina ancheil funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).
Il Regolamento costituisce parte integrante delle NTAdel PRG, delle NTA del Piano Particolareggiato di Risanamento e Conservazione del Centro Storico e degli altri regolamenti comunali disciplinanti altri settori rilevanti in materia.
Chiunque abbia titolo ad effettuare interventi edilizi o urbanistici di qualunque tipo o natura, deve attenersi alle prescrizioni della normativa nazionale, regionale, delle NTA del PRG e dei relativi piani attuativi, nonché delle norme del presente Regolamento.
Art. 2
Adeguamento automatico alla normativa nazionale o regionale
La disciplina del presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e regionale in materia. In caso di contrasto tra norme contenute nel presente Regolamento e norme regionali o nazionali cogenti prevalgono queste ultime in quanto non derogabili.
La disciplina contenuta nel presente Regolamento si adegua inoltre automaticamente anche alle normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nelle more di approvazione dello stesso, rimanendo competente l'organo che rilascia il titolo abilitativo , alla luce del principio di legalità, ad interpretare ed applicare la norma secondo le disposizioni vigenti a tale momento.
Il Consiglio Comunale, come la Giunta, è competente a fornire interpretazioni meramente esplicative, e non innovative, alle norme contenute nel presente Regolamento, ed i suoi deliberati sono vincolanti per i cittadini e per gli uffici.
Il Regolamento si ispira a criteri di celerità , efficienza, efficacia, imparzialità, nonché al principio di semplificazione amministrativa, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
A tale fine il Comune predispone, tramite lo SUE, i modelli da utilizzare per le istanze,atti e provvedimenti in materia, al fine di consentire una più chiara e celere gestione dei procedimenti.
Lo SUE provvede altresì a divulgare le normative regolamentari sull'utilizzo del territorio e, quando occorra,i criteri interpretativi utilizzati dall'Ufficio e la cui conoscenza possa essere reputata utile per i cittadini e per i professionisti.
Art. 3
Poteri e funzioni del Comune in materia urbanistica ed edilizia
Il Comune provvede al governo del territorio attraverso il metodo della pianificazione urbanistica in conformità alle previsioni delle leggi nazionali e regionali. La pianificazione può investire anche le aree demaniali. Il Comune è inoltre titolare dei poteri e funzioni e compiti relativi al governo del proprio territorio non espressamente riservati alla Regione, allo Stato, alle Province o altri enti superiori. Tra gli altri, il Comune esercita compiti e le funzioni concernenti:
- adozione del PRG, delle relative varianti e delle Norme Tecniche di Attuazione ;
- adozione del Regolamento Edilizio;
- adozione ed approvazione dei Piani Attuativi;
- rilascio dei Permessi di Costruire (PdC) e la ricezione delle denuncie di inizio attività (DIA) ,
- altri provvedimenti e atti abilitativi per interventi sul territorio comunale comunque denominati;
- determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione e aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;
- rilascio di agibilità degli edifici;
- formazione dei comparti edificatori;
- vigilanza sull'attività edilizia ed urbanistica;
- adozione dei provvedimenti repressivi di abusi edilizi e di violazioni della normativa anche regolamentare;
- rilascio dei permessi di costruire in sanatoria;
- verifica della sufficienza delle opere di urbanizzazione in caso di interventi su aree con vincoli decaduti.
Il Comune esercita inoltre le funzioni subdelegate dalla Regione anche concernenti i provvedimenti abilitativi di cui al di cui al D.Leg.vo 42/2004 in virtù dei disposti della legge regionale 19/12/1995 n. 59 e successive modificazioni, nonché l'adozione dei provvedimenti sanzionatori, compresa la determinazione dell'indennità per il danno ambientale di cui alla normativa citata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno per fatti costituenti reato da sanzionare secondo le procedure e le norme vigenti. Nell’ambito delle funzioni sopra citate la Giunta Comunale provvede alla nomina di tecnico laureato munito di requisiti di leggedelegato ad esprimere pareri di cui alla L.R. 59/95, nonché alla nomina dei tecnico laureato munito dei requisiti di legge che esprime pareri in merito ai Piani di Utilizzazione Aziendale di cui alla L.R. 38/99 e s.m.
I tecnici nominati esprimono, nell’ambito delle loro rispettive materie e funzioni, pareri in forma scritta mediante apposito provvedimento motivato che integra il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi in genere. I tecnici nominati rimangono in carica per un anno, salvo revoca o decadenza, e sono rieleggibili.
Art. 4
Decoro della proprietà
I proprietari sono tenuti a conservare in stato di decoro i loro edifici ed aree pertinenziali e le aree non edificate. Dovranno provvedere ai necessari interventi di pulizia, manutenzione e restauro delle costruzioni,comprese ledecorazioni architettoniche, gli infissi, i serramenti, i manti di copertura e in generale tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definirne l'aspetto esteriore.
Il Comune può ingiungere ai proprietari degli edifici e delle aree predette di eseguire a loro spese le opere necessarie a eliminare condizioni di degrado o esteticamente deturpanti, o comunque tali da arrecare pregiudizio al pubblico decoro, e, in caso di inerzia, potrà eseguire in danno del privato gli interventi necessari.
Restano salve le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica , nonché le disposizioni contenute nel regolamento comunale di igiene. Restano inoltre salve le norme in materia di sicurezza delle costruzioni ed i poteri delle Autorità Pubbliche in materia.
E' inoltre vietato detenere materiali in stato di abbandono su aree private. In tale caso, oltre ai disposti del presente regolamento potranno essere applicati quelli di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successivi decreti di attuazione.
L’ipotesi prevista nella presente norma può determinare anche, qualora ne sussistano i presupposti, la qualificazione ulteriore di deposito a cielo aperto disciplinata dal DPR 380/2001.
Art. 5
Necessità dei titoli abilitativi
Ogni intervento sul territorio deve trovare giustificazione nella normativa e nei titoli abilitativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, e deve essere conforme alle previsioni dello strumento generale, e di quello particolare eventualmente esistente, nonché al presente Regolamento.
Per gli ambiti nei quali siano decaduti i vincoli di carattere espropriativo valgono i principi generali della normativa nazionale e regionale. In tale caso l'edificazione resta condizionata alla positiva verifica della sufficienza dello stato di urbanizzazione dell'area, da effettuarsi da parte dell'ufficio comunale e, in caso di mancato raccordo con il tessuto circostante, dall'approvazione di un piano attuativo ad istanza del privato finalizzato a raccordare armonicamente l'intervento con l'edificato circostante sotto il profilo funzionale, viario, infrastrutturale in generale.
A tale fine verrà stipulata apposita convenzione per la realizzazione da parte del privato delle opere necessarie o per l’assunzione dell’onere relativo . La competenza al rilascio dei titoli abilitativi è disciplinata dalla Legge e dalle norme dello Statuto comunale o dai Regolamenti comunali vigenti o futuri, ai quali si rinvia. Gli interventi edilizi si valutano nel loro complesso. Al fine della applicazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi prevale la procedura prevista per l'intervento considerabile come maggiore.
CAPO II
I
NTERVENTI EDILIZI ED UTILIZZAZIONE DEL SUOLO
Art. 6
Definizione e tipologie degli interventi
Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
A) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIAgli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Tali interventi, destinati a mantenere anche in efficienza l'aspetto formale dell'edificio, non possono comportare modifiche o alterazioni di alcun genere alle strutture ed agli elementi architettonici o decorativi, e devono essere adeguati nelle tecniche e nei materiali alle caratteristiche del manufatto.
Sono classificate opere di manutenzione ordinaria interne:
tinteggiature, rifacimento sostituzione e riparazione di intonaci, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, apparecchi sanitari, impianti tecnici e tecnologici, infissi, canne fumarie e di ventilazione e la riparazione di impianti tecnici in genere.
Sono classificate opere di manutenzione ordinaria esterne:
pulitura, rifacimento totale o ripresa parziale di intonaci, pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni, rivestimenti esterni, impermeabilizzazioni, coibentazioni, guaine tagliamuro, grondaie, pluviali, canne e comignoli, cornicioni e zoccoli, cornici, gradini, ringhiere, inferriate, recinzioni, elementi tecnologici e di arredo, purché conformi alle norme del presente regolamento o eseguiti senza alterazione delle caratteristiche, delle posizioni o dei materiali rispetto alle precedenti.
B) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso anche delle singole unità immobiliari.
Sonoopere di manutenzione staordinaria interne:
gli interventi di cui al Punto A) (manutenzione ordinaria) quando non siano preesistenti, oppure comportino modifiche del preesistente sotto il profilo delle caratteristiche dei materiali, della posizione e delle forme. L’apertura, chiusura o modificazione delle porte interne; la demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, sempre che le opere richieste non comportino modifiche alla situazione planimetrica ad eccezione degli spostamenti.
Rientrano inoltre in tale categoria: la riparazione, la sostituzione o la integrazione di parti anche strutturali dell'edificio, che non comporta alterazione allo stato dei luoghi, né planimetricamente, né quantitativamente rispetto alle superfici utili ed ai volumi esistenti; nonché l'inserimento di nuovi locali e di nuovi volumi tecnici nel rispetto della nozione di manutenzione straordinaria descritta nel primo comma della presente lettera b).
Sonoopere di manutenzione straordinaria esterne:
gli interventi di cui al Punto A) precedente (manutenzione ordinaria) che comportino modifiche del preesistente sotto il profilo delle caratteristiche dei materiali, della posizione e delle forme; rientrano inoltre in tale categoria la riparazione, la sostituzione, e l'integrazione di parti anche strutturali; nonché l'inserimento di nuovi locali e di nuovi volumi tecnici nel rispetto delle condizioni derivanti dalla nozione di manutenzione straordinaria descritta nel primo comma della presente punto B). Nei locali tecnologici è consentito realizzare anche nuove aperture se indispensabili per il funzionamento o la sicurezza degli impianti ed in una dimensione strettamente necessaria al raggiungimento di tale fine. Infine l’apertura, chiusura o modificazione di porte esterne, o finestre solo se ciò costituisce ripristino della preesistenza;
C) INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
D) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAgli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
E) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
e1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e 6);
e2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
F) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICAquelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Le tipologie di intervento nell’ambito del territorio comunale finalizzati alla trasformazione e modificazione a scopo edilizio del territorio, con opere urbanistiche ed edilizie ammessi e/o riconosciuti, sono i seguenti:
1) Trasformazione urbanistica tramite lottizzazione, piani particolareggiati o altro strumento attuativo;
2) Opere soggette a Permesso di Costruire;
3) Opere soggette a Permesso in sanatoria (accertamento di conformità);
4) Opere soggette a Denuncia Inizio Attività (D.I.A.);
5) Opere urgenti ed indifferibili;
6) Opere eseguite da Amministrazioni dello Stato;
7) Opere eseguite da Enti Pubblici su aree demaniali;
8) Permessi di costruire in deroga.
Le opere minori ( manutenzioni ordinarie ) non ricompresse nel predetto elenco sono soggette ad “Attività Edilizia Libera” ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001 e sempre salvi i limiti previsti nel D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
Tutti gli interventi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza, e in conformità ad altre eventuali normative applicabili.
E' fatta sempre salva la possibilità di controllo da parte degli organi competenti sulla consistenza delle opere e sulla congruità della classificazione dichiarata.
Art. 7
Definizioni e metodi di misurazione di elementi urbanistici ed edilizi
Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
LASTRICO SOLARE
la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da esse emergenti. L'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico.
CHIOSTRINA
area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare.
LOCALI SEMINTERRATI
quelli che risultano posti al di sotto del naturale piano di campagna per almeno metà della superficie complessiva delle rispettive pareti.
INTERRATI Sono tali gli immobili oggetto di intervento edilizio al di sotto del piano di campagna, con la tolleranza dettata dal presente regolamento in materia di volumi. Gli immobili realizzati a livello interrato non producono superficie utile purché non eccedano dalla superficie della sagoma in pianta e siano destinati totalmente ed esclusivamente a: cantine, depositi, ripostigli, autorimesse, impianti tecnici e vespai di isolamento al servizio di sovrastanti edifici. Le intercapedini di areazione della larghezza massima di m. 1,00 possono eccedere la sagoma del fabbricato.
LOCALI A PIANOTERRA
Si intendono quelli il cui pavimento è posto al livello di campagna.
SOPPALCHI
Per soppalco si intende una struttura praticabile posta o mediante ancoraggio alle pareti o sorretta da appositi sostegni poggianti a terra, tale da consentire l'utilizzazione, su quote diverse, di un vano o di un ambiente unico ed aperto per tutta la sua altezza, e così da dividere orizzontalmente, ma parzialmente, il vano o l'ambiente stesso. La realizzazione di soppalchi è
consentita purché in regola con le norme tecniche e antisismiche. La loro dimensione non può superare il 20% della superficie dell'unità immobiliare in cui sono realizzati e, inoltre, la loro superficie non dovrà essere superiore al 50% del vano specifico in cui sono realizzati. La loro praticabilità dovrà consentire il riscontro di un'altezza media di ml. 2,40 si sul vano sottostante che su quello sovrastante. Dovranno essere installate apposite protezioni di sicurezza atta a salvaguardare l'incolumità del suo utilizzo.
È possibile aumentare le dimensioni del soppalco fino al 100% della superficie dell’intera unità immobiliare purché il piano sottostante mantenga un’altezza minima di ml 2.70 ed il piano sovrastante un’altezza media di ml 2.40.
Sono soggetti a titolo abilitativo oneroso (DIA) Determinano aumento della superficie utile
ALLOGGIO O APPARTAMENTO
per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani ed annessi, od anche un solo vano utile, situati in una costruzione permanente, o in parti separate, ma funzionalmente connesse di detta costruzione e destinati ad uso abitazione per famiglia.L'alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente o attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su un spazio comune all'interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.).
VANO
per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco, o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.
STANZA
per stanza (vano utile) si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto da adulto
(almeno 9 mq), ed il cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno 2,70 m dal pavimento.
VANI ACCESSORI
per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni, latrine, ecc.) nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze.
ALTRI VANI
per altri vani si intendono tutti quei vani che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, fienili, ecc.)
ALTEZZA DEGLI EDIFICI
L’altezza di un edificio è data dalla media delle altezze dei fronti dell’edificio stesso; l’altezza di ciascun fronte è data dalla media delle altezze del fronte stesso.Per il calcolo dell’altezza media di un fronte le misure di riferimento sono:
- per la linea di terra la quota media del marciapiede o del terreno circostante a sistemazione avvenuta.
- per la linea di copertura delle costruzioni a terrazzo, il piano di calpestio del terrazzo stesso.
- per la linea di copertura delle costruzioni a tetto con inclinazione inferiore al 35%, l’altezza è misurata in corrispondenza dell’imposta della linea del tetto (intesa questa come linea di intersezione tra l’intradosso della falda del tetto e la facciata dell’edificio). Per i fronti nei quali la linea del tetto non sia orizzontale, l’altezza del fronte si misura dalla media dell’intersezione tra il prospetto e le falde stesse.
Qualora il tetto di copertura abbia una pendenza superiore al 35%, le altezze vanno misurate ai 2/3 della linea di imposta del tetto stesso, ovvero dai 2/3 della linea di imposta del tetto quando Io stesso non sia orizzontale qualunque sia il fronte interessato.
In ogni caso l’altezza di un fronte non può superare il 20% dell’altezza massima consentita per gli edifici.
Sono esclusi dal computo delle altezze i soli volumi tecnici quali gli impianti tecnologici, gli extracorsa degli ascensori e le canne fumarie
ABBAINO
Si definisce abbaino un corpo a fronte verticale finestrato, sporgente dal piano inclinato di un tetto. La realizzazione di abbaini è consentita esclusivamente per i sottotetti abitabili, a quota inferiorealla linea di colmo, con copertura a due falde armonicamente inserita nell’ambito della copertura. La larghezza massima esterna degli abbaini non potrà superare complessivamente il 30% della larghezza della falda del tetto distribuita su un numero di abbaini aventi una larghezza massima di ml. 1,30. L’altezza del fronte dell’abbaino non dovrà superare ml. 1,50.
ALTEZZA DEI VANI ABITABILI
L’altezza minima ed i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione sono stabiliti dall’art. 62 del presente Regolamento ed in genere dal D.M. 5/7/1975 pubblicato sulla G.U. 190 del 18.6.1975 ,ed in modo particolare: L'altezza dei vani, ai fini della loro abitabilità, è misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura del vano. Nel caso di solai con struttura in legno la quota di riferimento deve essere considerata all'intradosso del travicello. Nel caso di coperture a volta, l'altezza del vano è quella corrispondente alla media geometrica delle altezze misurate secondo la sezione minore. Nel caso di edifici con strutture di copertura inclinata l'altezza viene determinata mediante l’altezza media non inferiore a ml. 2,70 con un minimo di ml. 2,30.
ALTEZZA DI PIANO.
E’ rappresentata dalla differenza tra la quota di pavimento di ogni piano misurata da pavimento a pavimento. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento all’intradosso della struttura di copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista quando il loro interasse risulta superiore a mt. 1,00. In caso di altezze diverse si calcola la loro media ponderale
ARREDI DA GIARDINO
Sono definiti arredi da giardino, e come tali non computati ai fini della superficie coperta e del volume, gli elementi accessori necessari per l'utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto di fabbricati residenziali. Sono compresi nella definizione :
- Piccoli box in legno, appoggiati al suolo direttamente o mediante blocchi o plinti solo in corrispondenza degli angoli con ingombro esterno non superiore a mq. 4,00 ed altezza massima non superiore a ml. 2,30, destinati a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino, biciclette, ecc, nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare unifamiliare;
- Piccole serre, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o condominio), con struttura metallica (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o in legno, chiuse esclusivamente con film plastico, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione e di plinti di fondazione, con superficie massima di mq. 10,00 ed altezza massima non superiore a ml. 2,20, destinate al ricovero di piante da giardino ;
- Barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purché di superficie complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna, ecc.) non superiore a mq. 4,00 ed altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a ml. 2,50 nel numero massimo di uno per abitazione di pertinenza. Per i manufatti di cui sopra è prevista la distanza minima di ml. 5,00 dal confine di proprietà. La loro realizzazione è ammessa previa presentazione di DIA. Al di fuori dei parametri prescritti costituiscono nuove costruzioni a tutti gli effetti.
BALCONI
Superficie utile aggettante, accessibile da vani abitabili, aperta su tre lati e con un solo orizzontamento. Non è computato ai fini della superficie coperta.
CASE MOBILI
Il posizionamento al suolo di manufatti prefabbricati, anche se non necessitano opere di fondazione ed allacciamento ai pubblici servizi, qualunque sia loro dimensione è soggetto a permesso di costruire salvo per i casi specificatamente disciplinati dal presente regolamento. Il posizionamento al suolo di “case mobili”, anche se non necessitano opere di fondazione, di sostegno ed allacciamento ai pubblici servizi, qualunque sia il loro uso e la loro dimensione è soggetto a permesso di costruire salvo per i casi specificatamente disciplinati dal presente regolamento.
DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETA’ E DI ZONA
Per distanza minima dai confini s’intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi e dei balconi che non superino ml. 1,20 di aggetto) ed il confine prospiciente.
DISTANZE DALLE STRADE
Le distanze minime dalle strade all’interno del perimetro dei centri abitati sono fissate dalle Norme di Zona, all’esterno del perimetro dei centri abitati sono quelle indicate nelle cartografie di P.R.G. e stabilite dal Codice della Strada.
GAZEBO
Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi se consentito, costituito da struttura verticale astiforme in metallo, ( escluso alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, legno, senza alcun tipo di delimitazione laterale. Non computa ai fini del volume se realizzato uno per ogni unità immobiliare, con ubicazione nell’area di pertinenza del fabbricato, completamente aperto sui lati, con altezza max in gronda di ml. 2,20 e altezza max al colmo di ml. 2,50. La superficie di ingombro non potrà essere superiore al 10% della superficie utile dell’unità immobiliare di cui costituisce pertinenza. Vanno poste ad almeno 5 metri dal confine di proprietà. Non costituiscono costruzione ai fini delle distanze fin quando rimangono nell’ambito delle dimensioni e delle condizioni sopra citate.
OPERE A CARATTERE PRECARIO
Sono definite tali le opere che non comportino trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e che per loro stessa natura risultino destinate a soddisfare soltanto necessità contingenti, limitate nel tempo e non ricorrenti. Ai fini della qualificazione della precarietà dell'opera sono irrilevanti la tecnica costruttiva impiegata, la natura dei materiali adoperati, la più o meno facile amovibilità delle parti che la compongono, la destinazione soggettivamente attribuita dagli interessati, l'infissione al suolo. Rientrano nel novero delle costruzioni precarie, a fini esemplificativi, le costruzioni e/o opere funzionali a lavori in corso soggetti a Permesso di Costruire, per manifestazioni socio culturali e sagre. Le opere a carattere precario e temporaneo devono ,in ogni caso, essere ammissibili ai sensi del presente Regolamento e delle previsioni del vigente strumento urbanistico generale e pertanto rientrano tra le opere soggette a comunicazione. La mancata sussistenza delle condizioni di cui sopra determina la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione. A tale fine si rinvia alla disciplina di cui al DPR 380/2001.
OPERE STAGIONALI
Sono definite stagionali quelle opere e/o interventi volti ad insediare sul territorio comunale, su suolo pubblico o privato, manufatti finalizzati esclusivamente al soddisfacimento di esigenze di carattere stagionale. Per stagionale si intende il periodo compreso tra il primo aprile ed il quindici settembre. Esse svolgono una funzione di supporto all’attività imprenditoriale turistico balneare e, pertanto, non sono consentite in periodo di tempo diversi da quelli sopra indicati. La mancata rimozione al termine della stagione determina l’equiparazione dell’intervento ad una nuova costruzione, con tutte le conseguenze di legge.
PERGOLATO
Si definisce pergolato una struttura, di pertinenza di una unità immobiliare, composta d’elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali atta a consentire il solo sostegno del verde rampicante, o di teli ombreggianti, con esclusione di qualsiasi copertura. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5. La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 25% della superficie lorda dell’immobile di cui costituisce pertinenza. È consentito più di un pergolato per ciascun immobile nei limiti complessivi di superficie occupata sopra indicati. Non vi sono prescrizioni in merito alla distanza, rinviandosi alle norme del codice civile.
PIANO DI CAMPAGNA
Il piano di campagna è il livello naturale del terreno, esso non è disponibile dal privato e la sua modifica deve essere assentita con specifico titolo abilitativo.
VASCA
È definita vasca qualsiasi struttura, fuori o entro terra, parzialmente o totalmente, destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione domestica. La vasca deve essere priva di impianti sanitari di trattamento dell'acqua. Devono essere realizzate ad almeno dieci metri dal confine di proprietà qualora superino la capacità di due mc.
PISCINA
Le piscine sono considerate nuove costruzioni se la loro struttura comporta la realizzazione di scavo, o platea in cemento o calcestruzzo o simili, e successiva installazione del manufatto. È definita piscina la struttura accessoria di pertinenza di unità immobiliare, sia fuori sia entro terra, totalmente o parzialmente, atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità, a servizio degli abitanti dell’unità immobiliare residenziale e non aperta al pubblico. La Piscina deve essere munita di impianto di trattamento delle acque. La piscina deve consentire una profondità minima dell'acqua non inferiore a cm. 50. Tali opere sono consentite nell’area di pertinenza delle unità immobiliari residenziali di tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni di pubblico interesse e di specifiche norme del P.R.G. (viabilità, opere pubbliche in genere, verde pubblico, ecc.), sono soggette ad attestazione di conformità e dovranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la piscina dovrà essere posta ad una distanza minima dai confini di ml. 5,00 per le zone urbane e ml. 10,00 per le zone agricole; nelle zone agricole dovrà essere rispettata la distanza di ml. 10,00 dai fabbricati a destinazione non residenziale.
- i volumi tecnici ,strettamente necessari, dovranno essere completamente interrati
- dovrà essere garantito l’approvvigionamento idrico da fonti diverse da quelle potabili
- la piscina dovrà essere dotata di autorizzazione allo scarico e le acque di scarico o svuotamento dovranno essere sottoposte ad analisi prima del loro smaltimento finale
- il colore della piscina dovrà essere previsto nell’atto autorizzativo. Le piscine dovranno essere dotate di impianto di depurazione delle acque reflue a norma di legge ed essere alimentate in modo da non gravare sull’acquedotto comunale e da non richiedere la realizzazione di nuovi pozzi. Dovranno essere convenientemente schermate con la messa a dimora di essenze tipiche locali e realizzate con materiali e colorazioni che ne minimizzino l’impatto visivo.
PORTICATO
Spazio utile definito da una o due pareti verticali, pilastratura su due o tre lati e provvisto di copertura a tetto o a terrazza, in aderenza al fabbricato ad uso abitativo. I porticati devono rispettare le distanze previste dalla norma di zona per le costruzioni. I porticati potranno essere realizzati fino ad una superficie massima del 25% della superficie lorda residenziale dell’unità immobiliare afferente, con esclusione delle superfici accessorie e non residenziali; la parte eccedente tale limite dovrà essere computata nella volumetria ammissibile per le costruzioni. Verrà integralmente conteggiato agli effetti della determinazione della cubatura quando la somma delle superfici delle pareti perimetrali chiuse, comprendendo in esse anche eventuali pilastri o strutture di sostegno, superi la somma delle superfici delle parti di parete lasciate aperte. Le pareti perimetrali si reputano chiuse anche quando la chiusura viene effettuata con pareti amovibili, vetrate apribili o facilmente smontabili, o sistemi anche precari in genere. Per i porticati o verande realizzati a livello diverso del piano terreno non è ammessa la realizzazione di parapetto in muratura. Non sono ammessi quando costituiscono pertinenza di fabbricato destinato ad annesso agricolo.
SAGOMA
Si definisce sagoma la figura piana delimitata dal contorno esterno dell’edificio proiettato sul piano orizzontale e sui piani verticali. Sono escluse dalla sagoma le modeste sporgenze quali camini e simili, elementi decorativi, impianti tecnologici, pergolati. La modifica della sola pendenza della copertura del fabbricato entro limiti previsti dal presente regolamento non costituisce modifica della sagoma del fabbricato, mentre costituisce modifica della sagoma il cambiamento della tipologia della copertura (da padiglione a capanna, da falde inclinate a capanna, da una falda a due falde, ecc.).
SUPERFICIE ACCESSORIA
E’ la superficie di cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali allo stretto servizio delle residenze o delle attività principali, autorimesse singole e collettive, androni d’ingresso e porticati liberi, logge e balconi, anche se interrati o seminterrati.
SUPERFICIE COMPLESSIVA
E’ data dalla somma della superficie utile più quella accessoria. Ai fini della determinazione del costo di costruzione si applicano i disposti del DM 1/05/77
SUPERFICIE COPERTA
E’ rappresentata dalla proiezione orizzontale di tutte le parti fuori terra dell’edificio, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali.
SUPERFICIE UTILE
E’ la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, e di eventuali scale interne, logge e balconi;
TERRAZZO
Si definisce terrazzo una superficie utile, scoperta, posta a copertura d’ambienti sottostanti, anche accessibile da vani abitabili.
TETTOIA AGGETTANTE
La definizione comprende le strutture orizzontali o inclinate aggettanti dal fabbricato a protezione di porte, finestre, marciapiedi privati. Non è computata ai fini della superficie coperta se non supera l’aggetto di ml. uno.
VOLUME Il volume è il prodotto della superficie lorda per l'altezza di riferimento del fabbricato o la sommatoria dei prodotti delle superfici lorde dei vari corpi di altezza diversa, per le relative altezze.
Nel caso di coperture a falde con diverse quote di gronda si assume come altezza di riferimento per il calcolo del volume la media dei valori corrispondenti. Sono esclusi dal computo i volumi del basamento sottostante il piano rialzato di un edificio purché l’altezza media del piano rialzato emergente dal suolo non sia superiore a 50 cm. Sono altresì esclusi dal computo della cubatura i volumi relativi ai locali del tutto interrati (o seminterrati soltanto quando non emergenti dal piano di campagna per più di cm. 75) purché non eccedano dalla superficie della sagoma e siano destinati totalmente ed esclusivamente a: cantine, depositi, ripostigli, autorimesse, impianti tecnici e vespai di isolamento al servizio di sovrastanti edifici, e purché si tratti di edifici a destinazione soltanto residenziale. Qualora gli interrati o seminterrati siano destinati a fini diversi (produttivi, uffici, commerciali, abitazioni) essi sono computati nella cubatura e nella superficie. Nei casi di particolare configurazione del terreno o di particolari tipologie delle coperture il volume è conteggiato moltiplicando la superficie lorda dei singoli piani per la relativa altezza media ponderale; l’altezza media ponderale di ogni piano è determinata dal rapporto tra la somma delle superfici laterali scoperte ed il perimetro.
Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico è consentito lo scomputo dal calcolo delle volumetrie delle pareti e dei solaio con spessore superiore a cm 30 nonché le serre solari e le torri del vento come previsto dalla L.R. 6/2008 art. 12. Il contenimento del consumo energetico dovrà essere dimostrato nei modi previsti dall’art. 12 della citata legge.
VOLUMI TECNICI
Sono considerati volumi tecnici ed esclusi dal computo della volumetria i volumi, posti al di sopra della linea di gronda, strettamente necessari a contenere, e a consentire l'accesso, di quelle parti di impianti tecnici a servizio degli edifici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche, e le serre solari. Non sono reputati volumi tecnici le parti dell’edificio comunque occupanti una superficie maggiore di 1/8 della superficie dell’edificio. A titolo esemplificativo sono da considerare volumi tecnici, per le sole parti emergenti dalla linea di gronda dell’edificio, quelli occorrenti per contenere :
1. Vani scala;
2. Extra-corsa ascensore ;
3. Serbatoi idrici e relativi impianti ;
4. Impianti di riscaldamento e/o condizionamento;,
5. Camini, canne fumarie e di ventilazione ;
In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per l'estetica dell'edificio. Non sono da considerare come volumi tecnici: i sottotetti, il vano scala per la parte sottostante la linea di gronda, gli stenditoi coperti, i bucatai, i locali di sgombero.
Art. 8
Recupero dei locali sottotetto a fini abitativi
I locali realizzati legittimamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel piano sottotetto degli edifici destinati parzialmente a residenze, originariamente utilizzati a servizi di carattere condominiale o individuali quali lavatoi, serbatoi per l'acqua potabile, soffitte, ed altri locali adibiti ad uso non residenziale, previa dimostrazione della titolarità e fatti salvi i diritti di terzi, possono essere recuperati a fini abitativi o ad essi complementari, purché siano attigui o, comunque, annessi a unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio. Gli interventi di cui al primo comma sono classificati come modifiche della destinazione d'uso, che potrà avvenire anche mediante apertura di finestre, lucernari, porte su terrazzi, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di areoilluminazione. Gli interventi edilizi citati sono soggetti a permesso di costruire oneroso. Il progetto di recupero a fini abitativi dovrà prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento di consumi energetici, ai sensi delle norme vigenti. I requisiti di abitabilità sono quelli previsti per le residenze.
Art. 9
Attività edilizia libera
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, e sempre salvi i limiti previsti nel D.Lgs. 42/2004, possono essere eseguiti senza titoli abilitativi i seguenti interventi:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero che non alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Gli interventi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza, e in conformità ad altre eventuali normative applicabili. Qualora dovessero realizzarsi anche interventi che esulano dalla nozione di manutenzione ordinaria, l'interessato dovrà munirsi di apposito titolo abilitativo secondo le norme di legge e di regolamento vigente. E' fatta sempre salva la possibilità di controllo da parte degli organi competenti sulla consistenza delle opere e sulla congruità della classificazione dichiarata.
Art. 10
Interventi che possono eseguirsi senza titolo abilitativo specifico
Possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, ma con semplice preventiva comunicazione scritta, gli interventi qualificabili come edilizi la cui esecuzione è obbligatoria sotto comminatoria di sanzioni penali e derivanti da ordinanze urgenti. Possono essere ugualmente eseguiti senza titolo abilitativo, ma con semplice comunicazione scritta allo Sportello Unico, gli interventi consistenti nella esecuzione di ordinanze per la demolizione di opere abusive. L'esecuzione di opere ulteriori a quelle descritte nella ordinanza deve essere previamente autorizzata secondo la normativa vigente. Qualora sia inoltre necessario, indipendentemente da emissione di ordinanza apposita, di procedere ad interventi urgenti ed indifferibili di natura puramente provvisionale per la necessità di evitare danni o pericoli alla incolumità fisica delle persone o alle cose, è possibile che queste vengano eseguite senza preventivo titolo abilitativo purché ne venga data immediata e preventiva comunicazione al Sindaco ed allo Sportello Unico, anche via telefax, o telematica o mediante richiesta di sopralluogo dei Vigili Urbani. Entro i quindici giorni successivi dovrà essere presentata una relazione tecnica ed una istanza a sanatoria per i lavori oggetto della comunicazione. La sanatoria verrà concessa, se il riscontro della situazione sarà positivo da parte dell'Ufficio, senza irrogazione di sanzioni, fermi rimanendo gli eventuali oneri o diritti da versare Per tutti gli altri lavori di ripristino o ricostruzione di quanto eventualmente demolito dovrà essere richiesto il titolo abilitativo. Tale disciplina non trova applicazione per gli edifici di pregio o vincolati restando , inoltre, in ogni caso salva la disciplina di cui al D.Lgs.vo 42/2004.
Art. 11
Demolizioni
Per demolizione si intende la eliminazione volontaria, totale o parziale, di manufatti o costruzioni preesistenti. La demolizione deve essere preceduta da D.I.A. La demolizione eseguita nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria , di restauro, o di ristrutturazione, è soggetta alle procedure previste per tali interventi e oggetto del titolo abilitativo connesso all'intervento di cui fa parte.
La demolizione di un volume, senza la presentazione di un progetto di recupero edilizio, comporta la perdita dello stesso anche in senso urbanistico, e la sua successiva irrecuperabilità, anche per quanto concerne la superficie che esprimeva.
La possibilità di recupero può anche essere oggetto di apposito piano di recupero ( se si tratta di una zona estesa con più fabbricati interessati) o progetto di recupero ( nel caso di intervento puntuale su singolo fabbricato). Un fabbricato si considera identificabile qualora siano presenti le pareti perimetrali e la copertura o, in mancanza di una parte o di tutta la copertura, o in mancanza di una parete laterale, o in mancanza di parti delle pareti laterali, sia comunque evidente e inequivocabile la sua conformazione, tale da non lasciare dubbi sull'altezza dell'edificio, la conformazione della copertura, la sagoma, e quindi sul volume.
In caso di riedificazione, totale o parziale, di un fabbricato non più identificabile come tale, si applica la normativa vigente al momento della riedificazione. Resta salvo il caso in cui la demolizione costituisca fase della ristrutturazione edilizia o sia prevista nell’ambito di previsioni di piano anche attuativo. Qualsiasi attività di demolizione deve avvenire nel rispetto della normativa antinfortunistica ed essere eseguita con massima cautela onde evitare qualsiasi pericolo o pregiudizio anche a terzi in genere. I materiali di risulta, nel caso in cui non si effettui il recupero del fabbricato, dovranno essere prontamente rimossi, e smaltiti secondo la normativa vigente e l'area dovrà essere poi subito ripulita e mantenuta in stato di decoro, e in condizioni igienicamente non pregiudizievoli per l'ambiente. Resta in ogni caso salva la disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004.
Art. 12
Aree costituenti centri di rottamazione
Gli impianti relativi ai centri di demolizione e recupero rottami sono regolati dai relativi strumenti di pianificazione settoriale, e dalla normativa nazionale e regionale. Si rinvia inoltre a tale proposito ai disposti del Decreto Lgs. 152/2006; L'attività è subordinata ad autorizzazione amministrativa. Tali attività, ferme rimanendo le prescrizioni della normativa sopra citata, dovranno essere effettuate solo su zone urbanisticamente destinate a ciò con previsione espressa del PRG, o su zone che siano espressamente previste come compatibili e su successiva previsione dettagliata di piano attuativo.
Art. 13
Esercizio di attività potenzialmente inquinanti
o determinanti emissioni odorifiche
L'utilizzazione del suolo non può comportare danni all'ambiente, né creare situazioni di pericolo per i cittadini. Le attività dovranno svolgersi secondo i modi ed i criteri stabiliti dalla legislazione vigente ed in conformità alle previsioni del PRG. Qualora una determinata attività, anche se compatibile con le previsioni del PRG, possa determinare per sua stessa natura, emissioni odorifere o moleste, questa dovrà mantenere, in ogni caso, la distanza non inferiore a 100 ml. all'interno del confine di proprietà determinata da qualunque punto di produzione o emissione sopra citata. Dovranno in ogni caso essere rigorosamente rispettate tutte le cautele previste dalla legislazione vigente e tutte le prescrizioni che verranno dettate dall'ARPA o dall'ASL competenti per territorio e che dovranno esprimere apposito parere. La distanza sopra prevista si intende rispettata anche in caso di vincolo di asservimento sottoscritto anche dal confinante e debitamente registrato e trascritto. Resta salva l’efficacia di tutte le norme vigenti in materia, nonché i poteri di ordinanza anche comunali che la legge attribuisce in tali casi.
Art. 14
Campeggi
E' vietata la realizzazione di campeggi o la utilizzazione di terreni, di qualunque destinazione urbanistica, ad attività di campeggio o similari. Tali attività potranno essere realizzate soltanto su aree eventualmente previste dallo strumento urbanistico ed in conformità alla normativa regionale ed in particolare dalla legge 59/1985.
Fermo rimanendo il divieto di cui sopra, restano e salvi i poteri di cui all’art. 5 della legge citata. Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina dello specifico piano di settore.
Art. 15
Coltivazione di cave
E' vietata l'estrazione di materiale inerte dal suolo senza specifico titolo abilitativo e in difformità dalle previsioni della pianificazione comunale e sovracomunale conseguenti alla normativa vigente.
Art. 16
Edificabilità nelle fasce di rispetto
Nelle fasce di rispetto dalle strade, come delineate dal Codice della Strada, e salvo diverse previsioni dello strumento urbanistico, e salvo quanto previsto in seguito, non è consentita l'edificazione. Salva diversa previsione della normativa vigente, o dello strumento urbanistico, tali fasce o zone di rispetto producono volumetria edificabile nei limiti in cui la zonizzazione lo consente. Nella fasce di rispetto, e previa valutazione circa l'assenza di pericoli per la circolazione stradale, possono essere installate strutture per distribuzione carburanti e attrezzature complementari e connesse, quali locali per meccanici, autolavaggio, rivendita ricambi auto, e simili, nonché strutture di ristoro e complementari, connesse a impianti di distribuzione carburanti, di modeste dimensioni , non superiori a mq 100 complessivi aventi le caratteristiche di chioschi secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento. Nelle zone di rispetto cimiteriale, ed in conformità alla normativa vigente, non è consentita la edificazione. In tali zone possono essere realizzate strutture per la vendita di fiori aventi le caratteristiche di chioschi con superficie massima di mq. 25 coperti, con altezza massima di ml. 3,20. La zona di rispetto consente la realizzazione di viabilità privata e di parcheggi.
Art. 17
Parcheggi
I parcheggi possono essere conseguenti ad opere di urbanizzazione primaria, secondaria, pubblici o privati, di pertinenza degli edifici. La dotazione di parcheggi per gli edifici è disciplinata dalla normativa vigente e dalle eventuali previsioni del PRG o degli strumenti attuativi. In ogni caso i parcheggi dovranno rispondere a criteri di qualità costruttiva, adeguati all'abbattimento delle barriere architettoniche, e realizzati in modo da comprendere spazi di manovra agevole e limitazione di pericolo per la circolazione. Essi vanno delimitati anche mediante apposita segnalazione orizzontale, e rispondere ai dettami del codice della strada. Nella progettazione dovrà inoltre prevedersi il rispetto dei seguenti criteri:
a) delimitazione anche mediante uso di materiale differenziato per evitare sconfinamento in aree verdi o in danno di alberature;
b)pavimentazioni in asfalto o cemento idoneo a resistere a lungo nel tempo e a non deformarsi con il peso dei veicoli o con il transito, e proporzionato ai veicoli che potranno utilizzarlo;
c) uso di essenze autoctone che garantiscano buona ombreggiatura ma che non arrechino danno ai veicoli;
d) uso di piante arbustive che garantiscano resistenza alla siccità ed alla potatura;
e) ubicazione idonea ai fini della sicurezza degli utenti, visibilità negli spazi di manovra.
I parcheggi di pertinenza degli edifici costituiscono struttura di servizio del singolo edificio e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare a cui afferiscono. Il parcheggi devono essere mantenuti in condizioni di fruibilità e senza possibilità di modificarne la destinazione.
La dotazione dovrà essere assicurata anche per gli edifici oggetto di interventi edilizi equiparabili a nuova costruzione, così come previsto dalla legge 1150/1942 e s.m.
Art. 18
Rinvenimenti e scoperte
Chiunque effettui scoperte, nell'attività di utilizzo o trasformazione del territorio, di presumibile interesse paleontologico, storico artistico, archeologico, è vincolato ai disposti degli articoli 87 e seguenti del D.Lgs. 42/2004. In tale caso è obbligatorio denunciare la scoperta o il ritrovamento nell' immediatezza, al Comune, alla pubblica autorità, alla Soprintendenza o ad organi di polizia. I lavori dovranno essere sospesi in attesa dell'intervento dell'autorità. Tale obbligo grava in generale su ogni cittadino e in particolare sul proprietario o committente, sull'esecutore, sull'eventuale direttore dei lavori. I soggetti sopra citati sono tenuti ad osservare la massima cautela in attesa dei provvedimenti che il Comune o altre autorità ritengano opportuno di adottare.
Art. 19
Occupazione di spazi o suolo o sottosuolo pubblico.
Il soggetto che intenda occupare temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico deve rivolgere apposita istanza al Comune contenente i motivi della richiesta, la superficie che si intende occupare, il tempo della occupazione e le opere che si vogliono eseguire per le quali l'occupazione è necessaria. Alla istanza vanno allegate, se richieste dall' Ufficio, le rappresentazioni planimetriche dell'occupazione la sistemazione dell'area o dello spazio per il periodo di occupazione. Il responsabile del servizio, nel rilasciare la concessione del suolo, fissa le condizioni e le prescrizioni a cui il soggetto dovrà rigorosamente attenersi, nonché il periodo massimo di durata della stessa. Nel periodo di occupazione il soggetto è custode del bene, e su di lui grava la responsabilità per danni sia allo spazio occupato che al soggetto interessato, che a terzi. Al termine della occupazione, il soggetto che ha ricevuto la concessione dello spazio è obbligato al ripristino integrale del bene oggetto dell'occupazione, ed alla eliminazione di qualsiasi bene mobile, o struttura che fosse stata utilizzata nel periodo citato. La concessione dello spazio non comprende altre attività che il concessionario volesse effettuare per le quali sia necessario munirsi di titoli abilitati, nulla osta, assensi o altro. L'autorizzazione temporanea è subordinata al pagamento della tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento di una cauzione il cui importo viene determinato dal responsabile in conseguenza delle dimensioni del bene, del suo valore, delle spese necessarie per il ripristino. Il versamento della cauzione può essere sostituito da una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo corrispondente all'importo della cauzione. Al termine della occupazione il concessionario dovrà produrre all'Ufficio istanza per la verifica dell'ottemperanza a tutte le condizioni e prescrizioni di ripristino a regola d'arte dell'occupazione. Previo sopralluogo che accerti il positivo riscontro delle condizioni stesse la cauzione verrà svincolata.
L'Ufficio potrà procedere a verifiche e ispezioni anche durante il periodo di occupazione, e dettare prescrizioni in merito alle modalità di tenuta del suolo o spazio pubblico. Il mancato rispetto delle prescrizioni originarie, come delle prescrizioni date dall'ufficio in sede di sopralluogo, possono determinare la revoca della concessione e la rimessa in pristino immediata del sito, con conseguente attivazione del deposito cauzionale o della polizza in caso di inadempimento. Per quanto riguarda interventi relativi a ripristino o manutenzione di tratti di condutture di qualsiasi genere che determinino la rottura della pavimentazione stradale, dovranno essere prescritte tutte la cautele necessarie , e il ripristino dovrà avvenire con gli stessi materiali , o con materiali prescritti dall'ufficio, e sempre a regola d'arte. Per lavori particolari, la cui dimensione o rilevanza, possa determinare la necessità di una costante presenza di tecnico comunale, i lavori verranno diretti dal responsabile dell'ufficio o da un altro tecnico comunale o nominato dal Comune, ed a spese del richiedente. Tale valutazione verrà compiuta al moneto dell'istruttoria, ma potrà anche emergere durante l'esecuzione dei lavori. L'occupazione di suolo o spazi pubblici con chioschi o strutture simili dovrà essere preventivamente approvato secondo le disposizioni del presente regolamento e così eventuali impianti connessi all'occupazione. L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico è concessa dal responsabile del servizio purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità e la sicurezza per la circolazione. Per quanto altro si fa riferimento ai disposti del D. leg.vo 285/1992 , al D.Leg.vo 507/1993 e al D.Legvo 446/1993, a seconda della classificazione del comune, e in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale concernete la specifica materia relativa alla tassa per l'occupazione degli spazi pubblici. Ai fini della distinzione tra occupazioni temporanee e permanenti si tiene conto della durata, e precisamente:
a) sono permanenti le occupazioni che hanno una durata non inferiore ad un anno;
b) sono temporanee le occupazioni aventi una durata inferiore ad un anno. L'occupazione temporanea o permanente può essere eseguita anche senza l'apposizione di manufatti.
Art. 20
Cessioni di volumetria
Salvo diverse previsioni della legge nazionale o regionale, e salvo diverse previsioni dello strumento urbanistico generale o attuativo, è consentita la cessione di volumetria tra fondi confinanti. La cessione dovrà risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, che dovrà essere registrata e trascritta. La cessione può avvenire solo tra fondi aventi la stessa destinazione urbanistica. La cessione è consentita per le aree comprese nelle zone B, C, D ed F. Per le zone a destinazione agricola si applica le legge regionale.
Per fondi confinanti si intendono quelli non solo che sono a contatto su uno o più lati, ma anche quelli contigui. Sono contigui i fondi che siano separati da strade di modeste dimensioni, o fossi o aree condominiali. In casi di piano attuativo che preveda la divisione in lotti delle aree edificabili la cessione di cubatura tra lotti non è ammessa, salvo diversa previsione dello strumento attuativo. La cessione di volumetria parziale dovrà esser chiaramente indicata nell'atto, con espressioni tipo" la volumetria fino alla concorrenza di metri cubi……". Resta ferma la nozione di cubatura contenuta nel presente regolamento. La cessione di volumetria inesistente o eccedente quella posseduta non vincola il Comune. La volumetria che un fondo produce deve tenere conto dei volumi già esistenti, i quali vanno detratti dalla volumetria disponibile fino alla loro concorrenza.
CAPO III
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Art. 21
Sportello Unico per l'Edilizia
Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 380/2001, ha istituito lo Sportello Unico per l'Edilizia. Esso cura tutti i rapporti tra il privato, l'Amministrazione comunale e le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di PdC o DIA o altri titoli abilitativi , comunque denominati dalla normativa. Presso lo Sportello Unico è possibile per ogni cittadino avere informazioni, nell'orario di ufficio, sugli adempimenti richiesti dal Comune al fine del rilascio di titoli abilitativi, e sullo stato delle pratiche, nonché consultare le normative comunali in materia. Lo Sportello Unico non fornisce consulenze, ma esplica la sua attività informativa secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 nei limiti e con le modalità precisate nel presente regolamento. Le informazioni saranno gratuitamente accessibili mediante archivio telematico. Lo Sportello Unico è competente anche all'adozione dei provvedimenti in materia di accesso ai documenti. A tale fine chiunque dimostri di essere titolate di un interesse diretto, concreto e attuale, dovrà formulare, conformemente al regolamento comunale, la propria istanza in forma scritta contente le motivazioni della richiesta di accesso, accompagnata da fotocopia di un documento di identità. Vigono i limiti all’ esercizio del diritto di accesso in caso di lesione del diritto alla privacy, segreto industriale o di Stato o militare, riservatezza di gruppi o imprese, o altri casi stabiliti dalla legge. E' possibile, con le modalità sopra precisate, la visione di elaborati progettuali .La richiesta di copie di progetti od altri elaborati prodotti da professionisti privati potrà essere accolta solo qualora il richiedente ne dimostri la assoluta necessità ai fini della tutela dei propri interessi e previa comunicazione ai controinteressati. In tale caso la copia rilasciata dovrà contenere la dicitura "rilasciata per esercizio di diritto di accesso" e determinerà per il richiedente il divieto dell'utilizzo della copia avuta per finalità diverse dalla tutela dei propri interessi. La copia degli elaborati progettuali sarà limitata ai prospetti esterni e alla sagoma, e non potrà riguardare la divisione interna dell'immobile o la rappresentazione interna o altri particolari irrilevanti. Per quanto non previsto si rinvia al regolamento comunale in materia di accesso.
Art. 22
Certificato di destinazione urbanistica
Il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti l’area e/o l’immobile interessato, contenuti nei piani urbanistici , generale o particolare, o ne indica gli estremi. In particolare, il certificato indica la destinazione di zona, gli usi previsti e consentiti dal P.R.G. vigente, gli indici ed i parametri edilizi e urbanistici di zona, nonché i vincoli previsti da piani o normative di carattere territoriale urbanistico a livello comunale o sovracomunale.
Il Certificato non menziona eventuali cessioni di cubatura che fossero intervenute. Tale controllo sarà possibile mediante separati accertamenti ai sensi di legge. Il certificato menziona eventuali qualifiche di sito inquinato ai sensi del D.Leg.vo 22/1997, non menziona, invece, altri vincoli derivanti da ordinanze contingibili e urgenti in materia anche ambientale.
Art. 23
Procedimento per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica
Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal responsabile del servizio agli aventi titolo entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente al momento del rilascio.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE DISTANZE
Art 24
Distanze e misurazione ai fini edilizi
Le distanze si misurano a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato. Esse trovano applicazione anche agli ampliamenti e alle sopraelevazioni. Nel caso di sopraelevazioni si considera la superficie coperta sul piano orizzontale di spicco della sopraelevazione. Salvo diversa indicazione del PRG per particolari casi, le distanze delle costruzioni dai confini vengono misurate sulla congiungente i due punti rispettivamente più vicini su un piano orizzontale tra il perimetro dell’edificio e il limite considerato. La distanza deve sempre misurasi orizzontalmente senza tenere conto degli eventuali dislivelli dei fondi che si fronteggiano. Le distanze tra edifici si misurano come distanze tra pareti antistanti. Due pareti si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque di una delle due pareti incontra la parete opposta, limitatamente alla porzione di parete per cui esista tale condizione. Le distanze da rispettare nell’attività di costruzione e/o trasformazione delle opere edilizie, misurate secondo quanto previsto ai commi precedenti, sono fissate dal PRG. In mancanza di indicazioni espresse le distanze da osservarsi nelle nuove costruzioni sono quelle stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o dai piani attuativi che derogano tale decreto. Per determinare la distanza tra pareti antistanti non parallele, si tiene conto del punto più vicino tra le pareti stesse.
Art. 25
Deroga alla disciplina delle distanze
La disciplina delle distanze non si applica:.
a) ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, impianti di sollevamento delle fognature ecc.);
b) alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebo, pensiline di attesa per il trasporto pubblico, cabine telefoniche, opere artistiche);
c) alle pensiline e ai box prefabbricati al servizio di strutture di arredo stradale;
d) alle strutture temporanee;
e) alle opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici esistenti qualora comportino un ispessimento delle murature non superiore ai 25 cm.;
f) alla realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
g) agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti; (es. box antincendio, gruppo di spinta, ecc.);
h) alle scale di sicurezza esterne quando siano espressamente imposte da provvedimenti dell’autorità per l’adeguamento a norme di sicurezza o prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti.
j) Gronde, Balconi e aggetti in genere fino ad una sporgenza massima di ml. 1,80.
k) Rampe di accesso ad autorimesse interrate.
Art. 26
Distanze tra fabbricati
Ai fini dell'applicazione delle regole sulle distanze da mantenere tra gli edifici si fa pieno rinvio al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Qualora il Comune voglia derogare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, alle distanze tra fabbricati nei piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate comprendenti gruppi di edifici, tale deroga dovrà essere espressa chiaramente nella rappresentazione anche cartografica del piano attuativo, indipendentemente dalla rappresentazione planovolumetrica che potrà essere omessa. L'individuazione di "gruppi di edifici" è lasciata al Comune, potendo questo individuarla alla luce delle esigenze di pianificazione , anche in presenza di un solo edificio.
Art. 27
Distacchi dal confine.
Ai fini dell'osservanza delle norme sopra dettate in materia di distanze, nelle nuove costruzioni dovrà mantenersi il distacco di cinque metri dal confine di proprietà , onde ripartire equamente la distanza dei dieci metri di cui al D.M. 1444/1968. Nel caso in cui la nuova costruzione venga a realizzarsi in modo tale da essere fronteggiante ad una costruzione preesistente, qualora anche una sola delle pareti che si verranno a fronteggiare sia finestrata, rimane obbligatorio il distacco di dieci metri tra le pareti stesse. Qualora la costruzione preesistente sia priva di pareti finestrate nel lato fronteggiante la nuova, la nuova costruzione dovrà mantenere la distanza dei dieci metri soltanto se verrà creata una parete finestrata fronteggiante l'edificio preesistente. Qualora, invece, la nuova costruzione non abbia finestrature sulla parete fronteggiante l'edificio preesistente, la nuova costruzione potrà realizzarsi a confine. La edificazione a confine potrà essere realizzata, nel rispetto della normativa antisismica, soltanto in aderenza o mediante comunione del muro a confine. La edificazione a confine potrà interessare soltanto la parete preesistente, anche per tutta la sua lunghezza, ma non potrà superarla. Le regole sulla distanza sono derogabili tra privati. Ai fini della individuazione di pareti finestrate si fa riferimento alle nozioni civilistiche. La luce o le luci, presenti sulla parete di un edificio, e purché aventi le caratteristiche del codice civile, non rendono la parete finestrata ai fini dell'applicazione delle norme sulla distanza tra pareti finestrate. Il distacco di 5 ml. dal confine previsto nel presente articolo si applica anche alle scale aperte ed ai porticati. Le scale, anche se aperte, potranno essere realizzate a distanza inferiore ai 10 ml. rispetto a pareti antistanti.
CAPO V
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Art. 28
Disciplina insediamenti commerciali
Le modalità da osservare nella redazione delle varie proposte progettuali per la realizzazione di strutture per attività commerciali nel territorio comunale devono essere redatte in osservanza ed attuazione delle disposizioni della Legge Regionale n. 33 del 18.1.1999 e del PUC (Piano Urbanistico Commerciale)
Art. 29
Installazione di insegne, frecce indicatrici e cartelli pubblicitari
Fermo restando il divieto di installazione di cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, l’installazione di insegne, frecce indicatrici e cartelli pubblicitari deve avvenire, previa presentazione di DIA al Comune, secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento con le seguenti ulteriori precisazioni, chiarificazioni ed integrazioni:
INSEGNE
a) in aree a regime normale E’ consentita l’installazione di una insegna per ogni entrata o fronte stradale di ogni esercizio, fino ad un massimo di n. 3 insegne (luminose o non). Le dimensioni delle insegne non possono superare, per lunghezza il fronte strada dell’esercizio stesso e comunque fino ad un massimo di ml 10,00 e per un’altezza di ml 0,80. La dicitura non può contenere termini o simboli che possono creare confusione interpretativa con la segnaletica stradale (stop, alt, attenzione, ecc.). Per le insegne a bandiera si richiamano integralmente le norme previste dall’art. 26 del citato Regolamento Edilizio.
b) in aree assoggettate a vincolo e centro storico Le insegne pubblicitarie, in aree assoggettate a vincolo, dovranno essere uniformate alla massima semplicità e realizzate con lettere distinte le une dalle altre, con pannello dello stesso colore della parete su cui poggia o in legno. L’illuminazione dell’insegna non potrà prevedere pannelli luminosi ma è consentita l’illuminazione di ogni singola lettera direttamente o indirettamente.
FRECCE INDICATRICI
a) in aree a regime normale Le frecce indicatrici debbono avere la tipologia stabilita dalla circolare ministeriale n. 400 del 09/02/1979. E successive modificazioni La collocazione potrà avvenire solo nei punti e sui pali che verranno collocati dal Comune e verrà consentita, in ordine cronologico, fino al numero massimo contenibile dai pali che verranno collocati nei singoli punti. Il numero massimo di frecce indicatrici che posso essere autorizzate per ogni attività, viene così stabilito: - n. 2 per attività ricettive e di interesse turistico (alberghi, campeggi, agenzie) - n. 2 per attività di ristoro ed attività commerciali. Per le attività ricettive, di interesse turistico, o di interesse sovraterritoriale, commerciale di particolare interesse, con ubicazione di difficile raggiungimento può essere autorizzata la collocazione di un numero maggiore di frecce indicatrici per un numero non superiore a 4.
b) in aree assoggettate a vincoloNelle aree sottoposte a vincolo, all’esterno delle aree urbane, oltre a quanto già stabilito nel comma precedente, in assenza di pali o plance comunali è permessa l’installazione di frecce indicatrici su pali realizzati con materiale ligneo
CAPO VI
TITOLI ABILITATIVI
Art. 30
Permesso di costruire e denuncia di inizio attività
Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere eseguiti dai soggetti legittimati per legge o per regolamento, o dagli aventi titolo a richiedere il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA.). Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile e oneroso, secondo le disposizioni di legge, e non comporta limitazioni di diritti di terzi. La denuncia di inizio attività (DIA) è disciplinata dall'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni, e dalle norme del presente regolamento. Hanno titolo a richiedere le abilitazioni agli interventi edilizi:
a) il proprietario dell'immobile o tutti i comproprietari dello stesso; l'istanza formulata dal solo comproprietario può riguardare soltanto interventi che non alterino la destinazione della cosa comune o non impedisca l'uso del bene da parte degli altri comproprietari, o che siano connotati da particolare urgenza e non sia possibile interpellare gli altri comproprietari. A tale fine il richiedente dovrà giustificare tali aspetti nella relazione tecnica, con esonero dell’Ufficio da ogni responsabilità, e sempre salvi i diritti dei terzi;
b) il titolare del diritto di superficie nei limiti e con le prescrizioni del diritto stesso contenute nell'atto costitutivo;
c) l'usufruttuario ed il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi definibili come manutenzione straordinaria e restauro conservativo;
d) l'enfiteuta nei limiti derivanti dal contratto;
e) il conduttore, limitatamente agli interventi di manutenzione urgente come disciplinati dall'art.1577 C.C., e l'assegnatario nei casi stabiliti dalla legge o dal contratto;
f) il titolare del contratto di affitto agrario relativamente ai miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione e, nei casi previsti dalla legge n. 203/1988 limitatamente a quanto ivi previsto;
g) il destinatario di ordinanza urgente per l'ottemperanza alla stessa e per quanto ivi previsto, salvo diversa prescrizione contenuta nell'ordinanza stessa;
h) il concessionario di beni demaniali che sia autorizzato per legge o per convenzione;
i) nei casi in cui l'intervento riguarda anche parti condominiali occorre allegare la delibera del condominio che autorizza i lavori senza condizioni , facendo riferimento al progetto, il soggetto che trovasi nella condizione di essere legittimato all'intervento in virtù di previsione espressa del legislatore.
Ai fini della dimostrazione della legittimazione all'intervento, l'interessato dovrà allegare alla istanza o alla DIA le copie di cui a seguito, ferma rimanendo la facoltà dell’ufficio di richiedere documentazione integrativa anche ai fini di fornire chiarimenti sulla legittimazione all’intervento:
- copia dell'atto notarile attestante il titolo all'intervento autenticato;
- copia autentica del contratto di locazione registrato, se è obbligatoria la registrazione;
- copia del contratto da cui deriva la posizione legittimante l'intervento;
- copia dell'ordinanza o di altro atto negli altri casi stabiliti.
Ai fini della presentazione della domanda, l'interessato potrà presentare , in alternativa , una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, accompagnata da una fotocopia del documento di identità da allegarsi. L'atto citato esonera l’Ufficio da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'istanza per il rilascio del permesso di costruire e la DIA dovranno essere corredate dalla documentazione necessaria prescritta dal presente Regolamento e su moduli o copie di moduli predisposti dallo Sportello Unico.
Art. 31
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata dall'interessato allo Sportello Unico, debitamente sottoscritta dal soggetto legittimato e compiutamente corredata sia dal titolo di legittimazione o da una attestazione relativa allo stesso, sia da tutti gli elaborati progettuali, relazioni ed allegati vari, richiesti dal presente Regolamento, nonché fruendo, obbligatoriamente, degli schemi approvati dal comune da compilare chiaramente e completamente. Gli schemi citati sono disponibili presso lo Sportello Unico . Essi possono subire variazioni conseguenti a modifiche legislative e verranno aggiornati dandone idonea divulgazione. Al momento della presentazione, l'interessato prenderà atto, ad ogni effetto di legge ed ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990, del nominativo del responsabile del procedimento. La presa d'atto risulterà dalla sottoscrizione della stessa di cui lo Sportello Unico tratterrà copia. Tale procedura sostituisce l'obbligo di comunicazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 25, comma due, del D.P.R. 380/2001. Qualora ciò non sia avvenuto lo Sportello unico provvederà a comunicare il nominativo del responsabile entro dieci giorni. In mancanza di ciò è responsabile del procedimento il responsabile dell’Ufficio
Art. 32
Utilizzo dei modelli rilasciati dallo Sportello Unico
E' obbligatoria la compilazione chiara ed integrale del formulario per l’ istanza.
Qualora l'istanza, anche contrariamente a quanto dichiarato da tecnico incaricato, risulti incompleta sia per carenza degli elaborati, che per mancata compilazione, totale o parziale, dei modelli predisposti , o per carenza delle necessarie autocertificazioni, o comunque per mancato rispetto delle regole procedimentali stabilite nel presente Regolamento, l'esame della pratica verrà sospeso. Di ciò ne verrà data comunicazione all'interessato. Qualora la pratica sia invece carente di uno o più documenti, lo Sportello Unico provvederà a richiedere la necessaria integrazione documentale. La richiesta di integrazione interrompe il termine per il rilascio del titolo abilitativo. In caso di istanza regolare e completa in ogni suo aspetto, nel senso sopra precisato, lo Sportello Unico procede alla necessaria istruttoria compiendo tutte le attività previste dalla legge vigente. Al termine dell'istruttoria il Responsabile formula una proposta di provvedimento motivata con allegata una relazione che giustifichi la proposta stessa. Il provvedimento verrà rilasciato se l'istanza risulterà conforme alle leggi ed alle norme urbanistiche ed edilizie anche regolamentari.
Art. 33
Interventi subordinati a permesso di costruire
Sono subordinati al preventivo rilascio di permesso di costruire gli interventi di cui all'art. 10 del DPR 380/2001.
Art. 34
Documentazione da allegare all’ istanza
L' istanza per il rilascio di permesso di costruire deve essere inoltrata o presentata allo Sportello Unico dal soggetto legittimato o da un suo delegato, debitamente sottoscritta, e utilizzando l'apposito modulo fornito dallo stesso Ufficio. Fermo quanto previsto dall’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, alla domanda devono essere allegati gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati, salvo diversa prescrizione del PRG e dei Piani Attuativi:
a) copia autentica del contratto o del titolo di proprietà o del titolo che legittima l'intervento oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva nelle forme prescritte dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 e da certificato o visura catastale; tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell’intervento e la relativa superficie;
c) quattro foto dello stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento in forma almeno 10x15 effettuate da quattro diverse prospettive corrispondenti ai punti cardinali; quattro foto dell'area circostante corrispondenti ai quattro punti cardinali; documentazione fotografica di eventuali particolari architettonici di fabbricati su cui si intende intervenire;
d) preventiva approvazione della competente Soprintendenza per interventi sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”;( salvo il caso di esercizio di sub delega: in tale caso l'autorizzazione rilasciata dal Comune rimane assoggettata al termine previsto dalla normativa vigente per l'autoannullamento)
e) parere dell’A.S.L.(qualora non possa essere sostituito dall'autocertificazione prevista dall'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001) o documentazione necessaria affinché tale parere possa essere acquisito direttamente dallo Sportello Unico;
f) pareri dei vigili del fuoco, ove necessario, o documentazione necessaria affinché tale parere posa essere acquisito direttamente dallo Sportello Unico;
g) scheda ISTAT debitamente compilata e firmata;
h) eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali, prescritti dalla normativa vigente.
Triplice copia degli elaborati grafici contenenti:
1. per nuove costruzioni : Rilievo dell’area di intervento, in scala non inferiore a 1:500, con l’indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altimetriche del terreno (riferite alla quota stradale), di tutti i fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti oppure, per gli interventi sull’esistente, rilievo quotato (per quote interne ed esterne) delle parti di immobile soggetto all’intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse, in scala non inferiore a 1:100, ( scala 1:50 per interventi nelle Zone A per “stato attuale” e “stato modificato”) con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei locali, dei prospetti, almeno due sezioni significative ( di cui almeno una in corrispondenza del corpo scala) e delle reti dei servizi esistenti;
2. planimetria in scala 1:200 con individuazione delle soluzioni progettuali dell’area di intervento, nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l’opera progettata. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant’altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l’opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato. Per i parcheggi dovranno essere distinte le superfici per le piazzole di sosta da quelle per gli spazi di manovra;
3. prospetti in scala 1:100 dell’opera ed almeno due sezioni significative( di cui almeno una in corrispondenza del corpo scala) e delle reti dei servizi esistenti; almeno una delle copie richieste dovrà evidenziare le scelte dei materiali impiegati e dei cromatismi risultanti;
4. piante in scala 1:100 di tutti i piani dell’opera, adeguatamente quotati ( per quote interne ed esterne) con l’indicazione della superficie utile netta e delle destinazioni d’uso dei singoli locali. Per descrivere le destinazioni dei locali è raccomandato l’uso delle funzioni con riferimento alla normativa regionale in materia di destinazione d’uso e con le categorie catastali;
5. per interventi sull’esistente: piante, almeno due sezioni significative (di cui almeno una in corrispondenza del corpo scala); prospetti, in scala 1:100, indicanti, con adeguati graficismi o campiture, le demolizioni (in giallo), le parti di nuova costruzione (in rosso) e le parti da sostituire o da consolidare. Nel caso di interventi edilizi da eseguirsi su una singola unità immobiliare di un fabbricato comprendente più unità immobiliari, qualora siano previsti la sostituzione o il rinnovo di parti strutturali, la documentazione relativa agli interventi sull’esistente va integrata in modo da supportare la dimostrazione (da inserire nella relazione tecnica) che gli interventi di rinnovo o di sostituzioni di parti strutturali non modificano in maniera sostanziale il comportamento globale dell’edificio. Indicativamente, quindi, la documentazione grafica dovrà comprendere almeno un rilievo semplificato dell’intero fabbricato tale da consentire l’identificazione dello schema strutturale e la valutazione delle eventuali modifiche che gli interventi progettati producono al comportamento strutturale globale del fabbricato. Nel caso di intervento su edificio contiguo ad altri (complessi edilizi) la documentazione va integrata in modo da supportare la dimostrazione (da inserire nella relazione tecnica) che gli interventi previsti non aggravano la situazione statica degli edifici adiacenti;
6. planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala 1:100 per indicare:
- rete e colonne montanti esterne per il trasporto del gas e posizione dei contatori divisionali; - rete elettrica esterna e posizione dei contatori e dei dispersori;
- rete idrica esterna;
- tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento;
- eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;
- impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d’acqua, torri evaporative, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiature e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;
- posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;
- particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti della combustione;
- posizionamento delle griglie di presa dell’aria esterna per gli impianti di riscaldamento autonomi e delle cuci ne con fuochi a gas.
7. Stralcio di PRG, Stralcio di PTPR, Stralcio di PRP, Stralcio CTR con indicazione del luogo di intervento;
i) relazione tecnica che illustri l’intervento proposto, la rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel presente regolamento e alle norme di attuazione del PRG.;
l) dichiarazione di conformità firmata dal progettista o dai progettisti, ciascuno per le proprie competenze, per gli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale, in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell’opera, raccolti in apposita tabella e rapportati a quanto previsto dagli strumenti urbanistici;
m) progetti, redatti da professionisti abilitati, per l’installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui alla legge 05.03.1990, n. 46, e relativi decreti di attuazione, ed al d.P.R. n. 380/2001 o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’intervento non è soggetto a progettazione obbligatoria. I progetti devono essere redatti in conformità all’art. 4, comma 2°, del d.P.R. 06.12.1991, n. 447;
n) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell’art. 77, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 1, legge 09.01.1989, n. 13, e del relativo regolamento corredata dagli elaborati grafici richiesti dalla legge e dai relativi decreti di attuazione;
o) modulo debitamente compilato per il calcolo dei contributi per il rilascio del permesso di
costruire (schema di convenzione o atto unilaterale d’obbligo nel caso di permesso di costruire).
Per interventi in zona agricola su edifici funzionali all’esercizio dell’attività agricola, è altresì richiesta la seguente documentazione:
a) planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell’azienda agricola;
b) relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione dell’azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l’attività;
c) certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (in caso di permesso di costruire gratuito). Per le opere di urbanizzazione è altresì richiesta la seguente documentazione:
a) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati: - rilievo del verde; - costruzioni e manufatti esistenti; - elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù; - viabilità e toponomastica;
b) planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1:500, indicante strade e piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio;
c) sezioni e profili, almeno in scala 1:200, debitamente quotati;
d) progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e dell’allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica. Per gli interventi appartenenti alle categorie di cui al D.P.C.M. 10.08.1988, n. 377, o nel caso di opere di particolare rilevanza e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 6, legge 08.07.1986, n. 349 contenente tutte le informazioni previste dal D.P.C.M. 27.12.1988 (G.U. 05.01.1989, n. 4).
Gli elaborati sopracitati devono essere piegati secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 290) e devono contenere, in testata, l’indicazione dell’intervento e l’ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma dell’avente titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati.
La richiesta di permesso di costruire dovrà contenere l’indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista responsabile della intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente Regolamento. In caso di mancata designazione tutti si intendono responsabili solidalmente.
Art. 35
Pubblicità del permesso di costruire
Tutti i permessi di costruire saranno pubblicati all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal giorno successivo al rilascio.
Art. 36
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001,il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 D.Leg.vo 267/2000, e nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. (Per edifici ed impianti di interesse pubblico debbono intendersi quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano - enti pubblici o privati - siano destinati a finalità di carattere generale sotto l'aspetto economico, culturale, industriale, igienico, religioso, e comunque rispondente ad un interesse non solo generale e collettivo,ma anche quale interesse specifico qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'Amministrazione stessa). Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli eventuali interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 37
Trasferibilità del permesso di costruire
Il permesso di costruire è trasferibile ,insieme all'immobile, ai successori e aventi causa , ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Onde consentire i controlli di legge o di regolamento, il soggetto a cui è stato trasferito il permesso di costruire dovrà darne comunicazione allo Sportello Unico, allegando l'atto in copia autentica , o in copia semplice accompagnata da autodichiarazione ai sensi dei disposti del 445/2000, ai fini della presa d'atto da parte dell'ufficio stesso. Fermo rimane l’asservimento del terreno conseguente al rilascio del titolo abilitativo originario.
Art. 38
Decadenza del permesso di costruire
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e fine dei lavori. Si applica a tale fine il disposto dell'art. 15 del DPR 380/2001. Il titolare decade dal permesso di costruire nei seguenti casi:
a) mancato ritiro entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rilascio
b) mancati inizio ed ultimazione lavori nei termini indicati nel permesso di costruire;
d) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
Per opere già iniziate, in caso di decadenza del permesso di costruire, dovrà essere inoltrata nuova domanda di permesso di costruire per la parte di opera non ultimata, salva la possibilità di utilizzare la DIA ai sensi dell'art. 22 DPR 380/2001.
Si procede inoltre, se necessario, al ricalcolo degli oneri. Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato, su richiesta dell’interessato inoltrata prima del termine di scadenza indicato nel permesso di costruire, con apposito provvedimento motivato del responsabile dello sportello unico per l’edilizia, solo per sopravvenuti fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire.
Art. 39
Denuncia di inizio attività
La denuncia di inizio attività è disciplinata dagli articoli 22 e 23 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni a cui si fa pieno riferimento. La denuncia di inizio attività edilizia deve essere inoltrata sulla base di apposito modello predisposto dallo Sportello Unico. Fermo restando il disposto degli articoli 22 e 23 del T.U. n. 380/2001, e successive modificazioni, alla denuncia devono essere allegati i documenti e gli elaborati di cui al precedente art. 40 compatibili con l’intervento che viene denunciato. Dovrà inoltre essere comunicato il nominativo dell’impresta esecutrice dei lavori ed allegato il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Art. 40
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non qualificabili come soggetti a permesso di costruire e quelli non rientranti tra quelli soggetti a comunicazione o liberi, che siano conformi alle previsioni del PRG, del Regolamento Edilizio e della disciplina urbanistico edilizia vigente. Sono, altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi previsti dalla legge. La realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico artistica o paesaggistica ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richieste dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D. L.gvo. 42/2004.
Art. 41
Procedimento per la denuncia di inizio attività
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la D.I.A., almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare al PRG e al Regolamento Edilizio nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. La denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui sopra decorre da l rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegata la denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge 241/1990. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetto.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della DIA da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
Il dirigente o il responsabile del competente Ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1, sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di false attestazioni del professionista, informa l’Autorità Giudiziaria e il Consiglio dell’Ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività con le modifiche o le integrazione necessaria per renderla conforme alla normativa urbanistica edilizia. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la DIA.
Art. 42
Certificato di agibilità
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Il certificato di agibilità è rilasciato dallo Sportello unico in riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni;
c) sopraelevazioni, totali o parziali;
d) interventi, anche di ristrutturazione, sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni sopra citate.
Art. 43
Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità
La domanda per il rilascio del certificato di agibilità è presentata dal soggetto titolare del permesso di costruire o della DIA , nonché dai loro successori aventi causa entro giorni trenta dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento. La domanda è presentata allo Sportello Unico sull'apposito modello predisposto dall'ufficio, integralmente compilata, a pena di inammissibilità, e corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo Sportello Unico dell'edilizia provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle prescrizioni di cui agli art. 113 e 127 del DPR 380/2001, nonché all'art.1 della legge 9/1/1991 n.10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli art. 111 e 126 del DPR 380/2001.
All'atto della presentazione dell'istanza attraverso gli appositi modelli predisposti dallo Sportello Unico il richiedente prenderà atto del nominativo del responsabile del procedimento. In mancanza lo Sportello Unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda il nominativo del responsabile stesso.
Entro trenta giorni dal deposito dell'istanza o dalla ricezione della stessa, e previa presa d'atto del responsabile del procedimento, lo sportello unico, previo eventuale sopralluogo, rilascia il certificato di agibilità, verificata la seguente documentazione:
1) documentazione allegata all'istanza;
2) certificato di collaudo statico;
3) certificato del competente ufficio della Regione attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di legge;
4) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica e di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
Trascorso il termine dei trenta giorni sopra citato, l'agibilità si intende attestata, nel caso sia stato rilasciato il parere dell' ASL di cui all'art. 5 comma tre lett. a) del D.P.R. n. 380/2001. L'interessato ha facoltà di produrre autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR sopracitato. In tale caso decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'agibilità si intende formata per silenzio-assenzo. Rimane in ogni caso salva la facoltà, per lo Sportello Unico, a mezzo del responsabile del procedimento di formulare all'interessato richiesta di integrazione documentale. In questo caso il termine per il rilascio del certificato di agibilità ricomincia a decorrere nuovamente dalla effettiva ricezione della documentazione integrativa.
Art. 44
Controlli sul mantenimento delle condizioni di agibilità degli edifici
Resta salva la facoltà per l’Ufficio e per le autorità competenti in materia, di effettuare ispezioni e controlli finalizzati ad accertare le condizioni di salubrità dell'edificio, la sua conformità a normativa, e quanto altro concernente l'agibilità parziale o totale dell'immobile nell'ambito di procedimenti appositi.
Art. 45
Divieto di utilizzo degli edifici
È vietato utilizzare gli edifici prima del rilascio del certificato di agibilità. Il titolare del titolo abilitativo, suoi successori o aventi causa, rispondono in solido con gli utilizzatori del rispetto del divieto di cui sopra. Resta salva l'applicazione in tale caso della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 3, del DPR 380/2001.
CAPO VII
TEMPI E MODALITA' NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 46
Comunicazione di inizio dei lavori
Il titolare del permesso di costruire deve comunicare allo Sportello Unico per l’edilizia, almeno tre giorni prima, la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano, utilizzando apposito modello predisposto dal comune sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della sorveglianza. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata allo sportello unico entro 15 giorni. Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:
- denuncia dei lavori e presentazione dei progetti per costruzioni in zone sismicheai sensi dell’Art. 93 del DPR 380 /2001;
- l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 94 del DPR n. 380/2001 se prevista per zone sismiche di classe 2B ;
- documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi della normativa vigente;
- documentazione inerente l’isolamento acustico passivo per gli edifici ai sensi del DPCM 5/12/1997 e relativi decreti attuativi;
- certificazione DURC dell’impresa esecutrice.
Art. 47
Ultimazione dei lavori
Per "lavori ultimati" si intende l'esecuzione completa dei lavori previsti nel titolo abilitativo, comprese le opere di finitura, tali da renderlo utilizzabile ai fini abitativi o agli altri fini a cui l'intervento è diretto. Al momento dell'ultimazione dei lavori il titolare del permesso di costruire e l'impresa esecutrice, unitamente al direttore dei lavori, sono tenuti alla rimozione del cantiere, dei ponteggi, dei materiali, delle recinzioni, e di quanto installato per l'esecuzione dei lavori ripristinando l'area e ripulendola così da restituire alla stessa lo stato di decoro dovuto. La data di ultimazione lavori dovrà essere comunicata allo sportello unico entro trenta giorni mediante l'apposito modulo predisposto dallo sportello unico sottoscritto dai soggetti ivi indicati.
Art. 48
Vigilanza sull'attività di cantiere
Gli interventi edilizi, ed i cantieri a tale fine installati, sono soggetti a controllo da parte degli uffici comunali o della pubblica autorità. Il titolo legittimante l'intervento unitamente agli allegati dell'istanza o della DIA dovranno essere tenuti in cantiere a disposizione di chi effettuerà i controlli. All'atto dell'installazione del cantiere dovrà essere apposta una tabella visibile e di chiara lettura indicante l'oggetto dell'intervento, gli estremi del titolo abilitativo, ed il nome e cognome del
committente, dell'impresa esecutrice, del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile del cantiere nonché delle eventuali altre ditte esecutrici. Nel cartello dovrà inoltre essere indicata la data di inizio e, come desumibile dal titolo abilitativo, la data di fine dei lavori. In caso di controllo, il titolare del permesso di costruire o della D.I.A., o l'impresa esecutrice, o il custode del cantiere, dovranno agevolare le operazioni rimanendo a disposizione degli addetti al controllo. Nel cantiere dovrà essere indicata anche la ubicazione e il telefono ove reperire un soggetto responsabile anche in periodo feriale o nei giorni festivi.
Art. 49
Prescrizioni sulla condotta dei cantieri
Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'esecutore, nell'ambito delle loro funzioni e competenze, sono responsabili della conduzione dei lavori e di qualsiasi danno o inconveniente conseguente dall'attività edilizia intrapresa. I lavori dovranno essere eseguiti osservando tutte le idonee precauzioni atte a garantire la sicurezza e l'incolumità sia degli esecutori che dei terzi, nel pieno rispetto della normativa vigente. Nella conduzione dei lavori dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 e n. 494/1996 e successive modificazioni e integrzioni, nonché dei relativi decreti attuativi. Il cantiere dovrà essere organizzato e mantenuto in stato di decoro e di sicurezza per tutta la durata dei lavori. Dovrà essere adeguatamente segnalato e recintato, evitando la giacenza di materiali di demolizione o dannosi per l'ambiente ed in modo tale da evitare situazioni di pericolo in genere. È obbligatoria la predisposizione di strutture o altri sistemi per evitare la diffusione o il sollevamento di polvere. Qualora i lavori vengano effettuati su fabbricati o aree prospicienti a spazi pubblici o comunque accessibili al pubblico, dovranno essere effettuati con teli antipolvere o analoghi sistemi. Dovranno inoltre essere utilizzate recinzioni adeguate per decoro e sicurezza. A tale fine al progetto è necessario allegare specifico disegno e breve descrizione degli stessi. Il lavoro verrà organizzato in modo tale da limitare il disturbo ai cittadini ed ai vicini. Nella stagione estiva i lavori più rumorosi dovranno essere eseguiti negli orari diversi da quelli consueti per il riposo delle persone.
CAPO VIII
MISURE PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO
Art. 50
Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare
e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici.
Il Comune favorisce ed incentiva la installazione di impianti di produzione energetica rinnovabile o assimilate. A tale fine, coloro che provvederanno in occasione di interventi di ristrutturazione o di manutenzioni straordinarie, alla sostituzione del vecchio impianto con uno a produzione energetica solare, anche unitamente alla installazione di sistemi di riduzione di emissioni e di riduzione di consumi idrici, potrà beneficiare della riduzione degli oneri fino al massimo del 30% del costo di costruzione e secondo la tabella che segue:
- installazione dell’impianto che soddisfi il fabbisogno energetico di produzione di acqua calda: 15%;
- installazione di impianto di produzione elettrica fotovoltaica: 10%;
- installazione di serbatoio di acqua piovana riutilizzabile mediante recupero e riutilizzo delle stesse acque grigie o piovane per gli scarichi dei water: 5%;
La installazione degli impianti citati dovrà consentire la soddisfazione del fabbisogno energetico, di condizionamento, di illuminazione, e di produzione di acqua calda sanitaria dell’immobile, o dell’unità abitativa oggetto dell’intervento, per almeno il 60% del fabbisogno. Il contenimento del consumo energetico deve essere dimostrato da un'apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo. La riduzione degli oneri verrà eseguita mediante restituzione al richiedente il titolo abilitativo delle somme riconosciute dovute dall’ufficio in virtù delle disposizioni del presente articolo ed immediatamente dopo il rilascio del certificato di agibilità; a tale fine l’istanza per l’ottenimento dovrà contenere apposita certificazione del Direttore dei Lavori circa l’effettiva installazione e funzionamento degli impianti citati. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, inoltre, nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengono computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento. Il contenimento del consumo energetico deve essere dimostrato da un'apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo. Il comune, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, verifica il rispetto del progetto alle disposizioni di cui sopra.
E’ inoltre fatto obbligo di installare, in caso di nuova costruzione, o intervento ad esso equiparato, o di ristrutturazione, o, comunque in caso di rinnovamento dell’impianto idrico, in ogni edificio o unità oggetto dell’intervento, cassette d’acqua per water con scarichi differenziati e rubinetterie dotate di miscelatore acqua e aria.
E’ inoltre obbligatorio l’impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne dei lotti edificabili nel caso di copertura superiore al cinquanta per cento della superficie esterna del lotto stesso.
In caso di interventi su edifici esistenti, la posa dei pannelli solari termici, o fotovoltaici, disposti secondo le pendenze preesistenti delle coperture, viene classificata come intervento di manutenzione ordinaria e non necessita di titolo abilitativo.
Sono in ogni caso fatte salve le norme in materia di beni vincolati. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione totale devono essere dotati , a cura e spese del costruttore, di un attestato di certificazione energetica redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’art. 4 comma uno del D. Lgs. 19/8/2005 n. 192 in attuazione della direttiva CEE 2002/91. Gli interventi citati riguardano esclusivamente edifici situati al di fuori della zona “A”.
Art. 51
Idoneità del terreno ai fini dell'intervento
La edificazione non è consentita su siti qualificati inquinati ai sensi di legge se non appositamente e previamente bonificati. In ogni caso, qualora l'area ove si intende edificare è stata adibita a attività industriale, allevamenti, o deposito di materie inquinanti o pericolose ai sensi di legge, occorre apposito parere della ASL affinché ne venga accertata la conformità igienico sanitaria. L'ottemperanza alle prescrizioni date dalla ASL saranno vincolanti anche ai fini del rilascio del permesso di costruire. Non é permessa l’edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d’acqua e bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale livello non sia sufficientemente rialzato. Le abitazioni presso i rilievi e terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee per l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazioni.
Art. 52
Requisiti relativi all’impermeabilità e all’isolamento dall’umidità
Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti. Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti. I locali abitabili, posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta, devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio aerato; l’intradosso del solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di almeno cm. 30.
Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l’impossibilità di realizzare le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti. Il progetto dovrà indicare in tal caso le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista un’intercapedine aerata che circondi i locali in oggetto per tutta la parte interessata: la cunetta dell’intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili. Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d’uso a cui possono essere sottoposte. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato.
Il solaio dei locali, residenziali e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica, o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
Art. 53
Requisiti di carattere termico
La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza delle persone, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla parte II capo VI del DPR. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. , nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia di impianti elettrici. Negli edifici prima dell’inizio dei lavori per l’installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso gli uffici competenti del Comune, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell’impianto corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell’impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve in ogni caso essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta invece di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati dal regolamento di esecuzione. In ogni caso gli interventi edilizi dovranno essere conformi ai principi di cui al D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica. Fermo rimanendo quanto sopra e fino alla completa attuazione della normativa citata mediante appositi decreti attuativi, il Direttore dei Lavori è obbligato ad attestare la conformità delle opere realizzate mediante apposita asseverazione da presentare al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, a pena di inaccettabilità , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D. lgs. 311/2006 citato. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi sopra citati, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed in particolare il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 09/01/1991, n. 10, così come modificata dal D. Lgs. 311/2006 sopra citato e dalle norme attuative.
Art. 54
Requisiti di carattere acustico
Per l’isolamento acustico dei locali di nuova costruzione è prescritto l’impiego di materiali che garantiscano, per loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un’adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l’origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato) e la provenienza (dall’esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni). La insonorizzazione, da realizzarsi con materiali idonei, va fatta nelle pareti interne ed esterne, nel pavimento, negli infissi e nelle tubazioni. La separazione tra unità abitativa o tra locali adibiti a lavorazioni diverse, deve essere sempre realizzata con doppia parete, munita di intercapedine fonoassorbente e di appoggi isolanti. L’isolamento acustico, normalizzato, deve avere indici di valutazione idonei a soddisfare le esigenze della destinazione d’uso residenziale. Gli impianti ed i macchinari in genere, dotati di organi in movimento debbono avere:
a) se disposti nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell’edificio;
b) se collocati nei piani superiori, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la struttura (solai, pilastri, pareti) ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti.
Il livello sonoro del rumore immesso nei locali di un alloggio, allorché il rumore è generato da
uno degli impianti, dispositivi od apparecchi installati in altri locali dell’alloggio od in locali di altri alloggi contigui dello stesso o di altri edifici, non deve mai superare, misurato in opera, a porte e finestre chiuse, i 30/DB se il funzionamento di detti apparecchi è continuo od i 35/DB se il funzionamento è discontinuo. Tali valori massimi, non possono essere mai superati anche per gli edifici esistenti allorché chiunque decida di installare impianti, dispositivi od apparecchi rumorosi o sonori di ogni genere, provvedendo ad applicare sui pavimenti, pareti e soffitti, pannelli antiacustici atti ad insonorizzare le stanze che li accolgono. Resta salvo quanto disposto nel piano di classificazione acustica del territorio comunale. Si rinvia inoltre a quanto previsto dalla tabella “B” allegata al DPCM 5/12/1997 e relativi decreti attuativi.
Art. 55
Requisiti illuminotecnici
Gli edifici devono essere progettati in modo che l’illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti. L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale, diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:
a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l’adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
b) i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonchè i pubblici esercizi;
c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno;
e) i locali non destinati alla permanenza di persone;
f) gli spazi di cottura;
g) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei solai ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l’adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.
Art. 56
Requisiti relativi all’aerazione e al dimensionamento dei locali
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione. L’aerazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi.
La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all’interruttore dell’illuminazione, oppure negli edifici con più di tre piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura.
1) Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l’attività delle persone e possono essere così raggruppati:
a) soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva, uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;
b) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, pubblici esercizi, laboratori scientifici-tecnici, laboratori artigiani, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad atti vita di lavoro, cucine collettive;
d) autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controllo, vendite;
e) magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.
2) Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni e possono essere così raggruppati:
a) servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva nei complessi scolastici e di lavoro;
b) scale che collegano più di due piani; corridoi e disimpegni comunicanti; magazzini e depositi in genere; autorimesse di solo posteggio; salette di macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza; lavanderia, stenditoi e legnaie;
c) disimpegni; ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.; vani di scala colleganti solo due piani; salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.
Tutti i locali di cui al punto 1) devono ricevere aria o luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell’ambiente e non devono avere superfici inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.
3) Possono fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:
a) locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l’adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
b) locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi;
c) locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione.
Salve le maggiori dimensioni imposte dalle leggi e regolamenti statali, le dimensioni minime dei locali devono essere:
- lineari planimetriche mt. 2,10
- superficiali mq. 9
- cubiche mc. 24
L’altezza minima consentita per i locali di cui al punto 1) è la seguente:
per la categoria a)ml. 2,70
per la categoria b)ml. 3,00
per la categoria c) ml. 3,50
L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione può essere riconducibile a mt. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve far riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 05.07.1975.
I locali di cui al punto 2) a) non possono avere accesso diretto da locali di cui al punto 1) se non attraverso disimpegno, salvo in caso di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc) con più servizi igienici di cui almeno uno deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri l’accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti.
Può essere autorizzata un’altezza diversa da quella indicata ai commi precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani. La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati dal decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 05/07/1975.
Art. 57
Stabilità e sicurezza dei fabbricati
È vietato costruire edifici sul ciglio di dirupi, su terreni di non buona consistenza, di eterogenea struttura, detritici o franosi e comunque inclini a scoscendere. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un solido appoggio delle fondazioni. Devooin ogni caso essere rispettate le Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. del 14.01.2008 ed alla Circolare n. 617 del 2.02.2009 del C.S.LL.PP. e dei futuri provvedimenti di aggiornamento.
Art. 58
Abbattimento delle barriere architettoniche
I progetti riguardanti la costruzione di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere redatti in conformità alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere
architettoniche. Negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio Comunale, i volumi per la realizzazione di ascensori non sono computati ai fini degli indici volumetrici; valgono le norme di cui alla parte seconda, capo terzo, sezione prima del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.
Art. 59
Cortili e chiostrine
Nelle nuove costruzioni e ampliamenti di fabbricati, i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia di lunghezza superiore a mt. 3, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra di locale utile, misurata sulla normale di essa, non sia inferiore all’altezza della parete d’ambito con un minimo di mt. 5,00. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all’interno del cortile stesso. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l’intera superficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno, ambienti di servizio, ripostigli. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a ml. 3,00. Debbono essere di facile e permanente comunicazione con l’esterno nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall’esterno. Nelle chiostrine è unicamente ammessa la sporgenza del cornicione di mt. 0,40. Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato, debbono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche.
CAPO IX
PRESCRIZIONI DI CARATTERE ESTETICO
Art. 60
Tutela della qualità architettonica
Il Comune promuove e tutela la qualità architettonica dell'edificato, e la corretta conservazione, restauro o recupero della tipologia architettonica locale di pregio. A tale fine promuove studi e ricerche in materia onde elaborare un documento di indirizzi che possa fungere da norma prescrittiva per le ristrutturazioni, i restauri, e per le nuove edificazioni. Le disposizioni che seguono mirano a creare o ricreare un contesto edificato conforme alla tipologia architettonica tradizione locale o di qualità, con particolare riguardo alla zona A e agli edifici di pregio. Resta salva la normativa di cui al D.Leg.vo 42/2004.
Art. 61
Comignoli e torrini esalatori
I comignoli esistenti e rispondenti alla tipologia tradizionale vanno conservati o, se necessitano di restauro o rifacimento dovranno essere rifatti nelle stesse forme e dimensioni ed utilizzando gli stessi materiali, in modo da mantenere tale caratteristica architettonica.
Nello stesso modo saranno realizzati i comignoli nuovi,utilizzando tecniche e materiali tradizionali. Per i torrini esalatori valgono le stesse norme previste per i comignoli. E' vietata la utilizzazione di camini o torrini realizzati in cemento o materiali analoghi, nonché di forme non tradizionali , quali quelli ad "h" di qualsiasi materiale essi siano.
Art. 62
Canne fumarie
Le canne fumarie devono essere in genere realizzate internamente alla parete o all'edificio. La parte di esse che fuoriesce dall'edificio deve essere conforme alle prescrizioni precedenti riguardanti comignoli e torrini esalatori. Qualora sia impossibile realizzare la canna fumaria internamente alla parete, questa dovrà essere rivestita in muratura, intonacata e tinteggiata come la facciata a cui afferisce. Sarà inoltre ubicata nel lato posteriore e meno visibile dell'edificio, in modo tale da non alterare il prospetto, seguendo andamento rettilineo verticale . Qualora la natura o la conformazione della facciata o del prospetto determini un miglior impatto visivo del risultato, sarà possibile realizzare una canna fumaria in rame, o in altro materiale metallico, purché di modeste dimensioni e sempre nella impossibilità di poter internare la canna.
Art. 63
Aggetti di gronda
Gli aggetti di gronda dovranno essere conformi alla caratteristica tipologica dell'edificio e della sua epoca, mantenendo le dimensioni e i materiali conformi all'originale. E' vietata l’ utilizzazione di travetti in cemento o altri sistemi non congrui rispetto al contesto dell'edificio o alla tipologia tradizionale.
Art. 64
Tipologia architettonica rurale
La tipologia architettonica rurale, nelle sue caratteristiche espressioni locali, viene salvaguardata attraverso regole che possano consentire il suo mantenimento ed il suo recupero, evitando che gli interventi edilizi ne possano determinare la sparizione quale testimonianza di civiltà e di storia locale.
Gli interventi di nuova costruzione dovranno rispecchiare in linea di massima le tipologie edilizie esistenti presenti nella zona.
È consentita la realizzazione di annessi agricoli da destinare a ricovero diurno degli addetti all’agricoltura, all’interno dei quali dovranno essere organizzati i seguenti locali:
- una sala mensa/riposo delle dimensioni massime di mq 20 fino a 5 addetti + mq 2 per ogni addetto in più,
- locali spogliatoi separati tra uomini e donne della superficie massima di mq 10 fino a 5 addetti + mq 1.5 per ogni addetto in più.
- bagni separati tra uomini e donne delle dimensioni massime di mq 3.5 fino a 5 addetti + mq 0.5 per ogni addetto in più.
È inoltre consentita l’installazione previo rilascio di titolo autorizzativo di un piccolo annesso della superficie massima lorda di mq 12 per il ricovero e deposito delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo in appezzamenti di modeste dimensioni che non raggiungano il lotto minimo previsto dalla L.R. 8/2001 e delle N.T.A. del P.R.G.. il fabbricato può essere realizzato in muratura o legno. Il rilascio del permesso di costruire è comunque subordinato all’ottenimento di tutti i N.O. necessari .
Art. 65
Insegne targhe e tende
Sulle facciate degli edifici di pregio è vietata l'apposizione di tabelloni pubblicitari o insegna che per dimensione o colori o disegno possano recare pregiudizio al decoro dell'edificio o non ne consentano la fruibilità visiva o limitare la visuale o gli sfondi architettonici o paesaggistici.Nelle Zone A sono vietate insegne a bandiera. Le targhe indicanti uffici professionali, pubblici, o altre attività, dovranno essere realizzate nei seguenti materiali:
a) ottone su base lignea;
b) pietra naturale;
Le tende parasole di esercizi commerciali dovranno essere corrispondenti al piano del colore o di colore complementare a quello della facciata su cui si inseriscono. Le scritte pubblicitarie sulle tende citate vengono considerate insegne pubblicitarie ad ogni effetto. Fermo rimanendo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dovranno essere compatibili con il contesto, non sovrapposte ad altri tipi di indicazioni, non creare disturbo visivo o pericolo per la circolazione stradale ed essere installati in modo tale da non arrecare pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose rimanendo responsabili i titolari degli esercizi delle attività ad esse corrispondenti. Le facciate degli edifici privati e le aree private, compresi chiostri o spazi anche condominiali sono gravati della servitù pubblica avente ad oggetto l'apposizione di strutture ed impianti tecnici di pubblica utilità, di targhe commemorative, lapidi, e quanto altro per la pubblica utilità.
Art. 66
Bacheche
Le bacheche e le strutture analoghe dovranno essere apposte previa presentazione di DIA al Comune. Esse dovranno essere in legno o in alluminio verniciato opaco, in colore grigio scuro o nero (con esclusione dell’alluminio anodizzato). Non potranno avere dimensioni superiori a cm 70 di altezza e cm. 100 larghezza e dovranno essere poste ad un’altezza di cm. 110 da terra.
Non potranno avere illuminazione interna e dovranno essere collocate in modo tale da non creare pericolo né per la circolazione stradale, né per i pedoni, né per i fruitori degli spazi su cui si affacciano. Qualora l’installazione avvenga ad una distanza inferiore a dieci metri da bacheche esistenti, quella da installare dovrà adeguarsi tipologicamente a quella preesistente, se conforme alla presente norma. Le attività commerciali potranno apporre bacheche nelle immediate vicinanze dell’attività cui la bacheca si riferisce. La legittimazione all’installazione presuppone il consenso dei proprietari della parete su cui è collocata, anche mediante delibera condominiale.
Art. 67
Antenne e scarichi
Nelle nuove costruzioni composte da più di una unità immobiliare o comunque ove sarebbe possibile installare più apparecchi radiotelevisivi anche satellitari, o di altro tipo, è obbligatorio dotare l'edifico di una sola antenna centralizzata onde evitare il proliferare di antenne ed elementi visibili esternamente. La disposizione si applica anche alle zone A , e in questo caso anche per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti che interessino le coperture. In dette zone le antenne paraboliche dovranno essere contenute nelle dimensioni, non visibili dalle vie principali e di colore confondibile con il manto di copertura o mimetico rispetto all'edificio onde diminuire l'impatto visivo. In tutte le zone è vietato nelle nuove costruzioni l'apposizione di cavi volanti sulla facciate degli edifici o, quando risulterebbe altrimenti impossibile una soluzione interna , si provvederà al loro rivestimento che seguirà andamento regolare nella facciata con il percorso più breve e sempre al fine di renderlo esteticamente meno impattante e sicuro. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazione, risanamenti e restauri conservativi è vietata l’ installazione, o il mantenimento se preesistenti, di tubi di scarico sulle facciate principali ad eccezione dei discendenti pluviali delle gronde.
Qualora, negli interventi diversi dalle nuove costruzioni, la messa sotto traccia dello scarico si riveli impossibile oppure determini danneggiamento o lesione delle strutture o dei fregi architettonici dell'edificio che devono essere conservati, lo scarico dovrà essere sistemato nelle pareti secondarie, non prospicienti la pubblica via ed adeguatamente mimetizzato o posto in modo tale da essere esteticamente meno visibile.
Art. 68
Impianti fotovoltaici
L’insediamento di impianti fotovoltaici deve essere effettuato nel rispetto del D. Legvo 29/12/2003 n° 387 e successive modificazioni. Fatta eccezione della collocazione in opera di piccoli impianti presso singole abitazioni o edifici condominiali e destinati ai sensi del DPR 311/2006 e s.m. alla produzione di energia per uso domestico, gli impianti di potenza superiore a 20 kwp da installare su terreni agricoli e comunque non specificatamente destinati a tali impianti, dovranno rispettare un distacco non inferiore a ml 500 dal perimetro definito dal PRG per aree residenziali e/o produttive.
Nel collocamento delle relative apparecchiature dovrà essere rispettato in ogni caso un distacco minimo di ml 5.00 dalle linee di confine di proprietà.
Art. 69
Tutela del verde
Il presente regolamento tutela il verde, come elemento di decoro e di arredo urbano, e come elemento di valore ambientale. Le disposizioni che seguono non si applicano agli interventi che costituiscono esercizio dell'attività agricola.
Art. 70
Alberature e Piantumazioni
Nelle nuove costruzioni, ove è prevista la piantumazione di nuove alberature, queste dovranno corrispondere a specie autoctone, salvo diverse previsioni del PRG o dei piani attuativi.
Nelle aree a destinazione agricola, comunque, tutte le nuove edificazioni, anche non residenziali, dovranno essere opportunamente schermate mediante la piantumazione di alberature autoctone ad alto fusto. Le alberature esistenti non potranno essere abbattute se non previo nulla osta rilasciato dallo sportello unico. L'abbattimento è consentito solo ove sussistano, alternativamente, i seguenti requisiti:
a) quando la pianta, per ragioni inerenti alla stessa ed al suo ciclo biologico, possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
b) quando la permanenza della pianta rende impossibile o gravemente difficoltosa l'edificazione o l'esecuzione di opere edili.
Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti esemplari, posti nelle adiacenze o nelle aree di pertinenza, secondo le prescrizioni indicate nel nulla osta o nel provvedimento abilitativo dell'intervento. Le prescrizioni potranno avere per oggetto anche la specie in sostituzione di quella abbattuta qualora venga reputato opportuno il reimpianto di specie autoctone.
Art. 71
Manutenzione e cura delle piante e siepi
I proprietari delle piante devono procedere alla cura delle stesse, sia mediante corretta manutenzione che mediante apposita difesa fitosanitaria. La potatura dovrà essere effettuata a regola d'arte mantenendo integra la chioma e il portamento della pianta secondo le caratteristiche della specie arborea. Le disposizioni che precedono non derogano alle disposizioni del Codice Civile. Resta salvo quanto disposto dal D.Lgvo 42/2004 e quanto previsto da altre normative poste a tutela di specie protette.
Le siepi poste a ridosso delle recinzioni o a delimitazioni di proprietà o ad altri fini dovranno essere mantenute decorosamente. Restano salve le norme del codice civile in materia.
Art. 72
Decoro ed arredo urbano
Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, e negli interventi di manutenzione degli edifici esistenti, le pareti esterne, gli accessori, fregi, e decorazioni degli edifici, le finestrature, compresi gli infissi, i balconi, le ringhiere, i parapetti devono essere realizzati con cura, con materiali idonei a garantire una buona e decorosa conservazione nel tempo ed il corretto raccordo con il tessuto circostante. In caso di mancata manutenzione o di non rispondenza di decoro e pulizia delle pareti o degli accessori o finiture in generale degli edifici, l'ufficio può diffidare la proprietà affinché vengano eseguiti gli interventi necessari entro un termine congruo. In caso di inadempienza, scaduto il termine imposto il Comune può procedere all'esecuzione dei lavori necessari con spese a carico dei proprietari.
Le aree esterne scoperte dovranno essere mantenute pavimentate o a verde o adeguatamente sistemate e provviste di apposito sistema di deflusso per le acque piovane onde evitare ristagni di acqua.
Art. 73
Facciate e Prospetti
Salve le prescrizioni di cui al D.Lgvo 42/2004, le facciate degli edifici quando non sono a facciavista per la loro tipologia originaria o prevalente, devono essere intonacate e tinteggiate seguendo le prescrizioni attinenti al piano del colore da predisporre da parte del Comune. Gli infissi dovranno essere mantenuti in buono stato, verniciati, o in legno naturale o in altro materiale eventualmente ammesso, mantenuti in stato decoroso ed ordinano di uguale colore in ambito di ogni facciata. La violazione delle regole di cui sopra può determinare l’emissione di apposita ordinanza ingiungente l’esecuzione dei lavori di manutenzione ai fini dell’ottenimento di uno stato di decoro.
Art. 74
Recinzioni
Le recinzioni dovranno essere realizzate con materiali coerenti ed omogenei con le caratteristiche del contesto. Salvo diversi previsioni dello strumento urbanistico generale o particolare, le recinzioni potranno essere realizzate mediante: a) cancellate in ferro o legno; b) a rete poggiante su muretti in pietra naturale o laterizio coerente con l'edificio che viene così delimitato o con l'area pubblica esterna alla recinzione stessa; c) con muro intonacato o in pietra naturale o in laterizio, tenendo conto dell'armonico raccordo dell'ambiente circostante; d) con siepi addossate ad altri sistemi di recinzioni previsti nelle lettere precedenti.
Le recinzioni non potranno superare l'altezza complessiva di metri 3.00. Qualora la recinzione sia composta da rete a maglie installata su un muro di base, il muro non potrà avere l'altezza superiore a ml 1.50. Esclusivamente nelle aree agricole le recinzioni saranno di tipo ordinario mediante staccionata in pali di castagno o rete e o altri sistemi specificamente necessari per le esigenze dell'azienda agricola. In tale ultimo caso saranno schermate da essenze arboree autoctone. Sempre in area agricola le recinzioni a tutela degli edifici dovranno essere inspirate a tipologia tradizionale e realizzate in muratura di pietra naturale, in laterizio, o intonacate a seconda delle caratteristiche del contesto per un’altezza non superiore a ml 1.50 con sovrastante rete metallica per un’altezza massima totale della recinzione di ml 3.00. Se realizzate con rete metallica a maglie romboidali o quadrate, questa dovrà essere mimetizzata da piantumazione di siepe autoctona.
Art. 75
Opere di arredo urbano
Sono considerate opere di arredo urbano quelle che, per la loro funzione o modestia di dimensioni o di impatto, non sono qualificate come interventi edilizi. Rientrano tra esse:
- bacheche o strutture informative analoghe;
- lapidi, cippi, opere scultoree varie;
- panchine e strutture similari destinate alla permanenza temporanea di persone;
- cestini per rifiuti anche da differenziare;
- distributori automatici di beni vari;
- portabiciclette;
- cabine telefoniche, o apparecchi telefonici posti in strutture solo ancorate alla parete;
- pensiline di riparo per la sosta di persone adiacenti a fermate di mezzi pubblici, o simili;
- messaggeria pubblicitaria o di pubblica utilità luminosa o elettronica;
- pilastrini porta telefono per taxi;
- cabine elettriche, armadi porta impianti e simili;
- cassette per posta;
- strutture mobili per il commercio su area pubblica;
- strutture mobili per manifestazioni o eventi su area pubblica;
- pedane, tavolini e altra strutture mobili installabili su area pubblica;
- apparecchi illuminanti;
- fontane e fonti;
- strutture similari o analoghe.
Art 76
Chioschi e strutture affini
L'installazione di chioschi, edicole, verande, guardiole, o vani comunque interamente circoscritti da pareti laterali e copertura, pur se formati da strutture leggere e facilmente smontabili, potrà esser consentita anche nelle aree pubbliche o ad uso pubblico adibite anche a giardini, attrezzature sportive, parcheggi, e aree di sosta, piazze spazi chiusi al traffico veicolare. Esse dovranno avere caratteristiche di idonea esteticità, a forma regolare, di colore sobrio, adeguato al contesto in cui si inseriscono, e devono rispondere a criteri di sicurezza sia sotto il profilo del mancato disturbo alla circolazione stradale , sia sotto il profilo strutturale. La installazione di tali strutture anche se permanenti avviene in deroga alla disciplina sulle distanze. Peraltro ai fini della ubicazione si dovrà tenere conto della posizione più idonea ad evitare lesione o disturbo agli edifici circostanti. Le caratteristiche estetiche e tecniche alle quali uniformarsi saranno definite caso per caso in ragione delle specifiche circostanze, con l'approvazione del progetto da parte del Comune che dovrà avvenire contestualmente alla concessione del suolo pubblico. Per quanto concerne le edicole, si fa riferimento alla legge regionale 30 luglio 2002 n. 28. Si definiscono edicole, in virtù della legge citata, quei manufatti adibiti prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici posto sul territorio comunale e privo di ancoraggi a terra, con esclusione di quelli relativi a cavi telefonici, elettrici ed eventuali collegamenti con le tubature fognarie. Per la installazione di edicole non è fatto obbligo di servizi igienici, anche chimici, considerato il fatto che tali edicole sono praticabili soltanto dagli operatori addetti alla vendita. La superficie massima concedibile ai fini della installazione delle edicole non dovrà superare i trenta trenta metri quadrati. Qualunque sia la foggia della copertura l’altezza interna non può superare i metri 2,70 ( non come media , ma come punto massimo). In ogni caso i manufatti di cui sopra dovranno essere realizzati con fogge, materiali e colori compatibili con l'ambiente in cui sono inseriti e dovranno osservare opportuni distacchi da siepi, aiuole, alberature, ed edifici circostanti. Ai fini della forma architettonica che tali manufatti potranno assumere, il Comune elaborerà alcune tipologie a cui i richiedenti dovranno attenersi, fino a tale elaborazione i progetti verranno vagliati ( dalla commissione o dall’Ufficio) tenendo conto dei criteri suddetti. Fino alla elaborazione delle tipologie di cui sopra, la richiesta potrà avvenire mediante istanza per rilascio di permesso di costruire, nel momento in cui le tipologie elaborate consentiranno la conformità a priori della forma architettonica, la istanza potrà essere oggetto di D.I.A.
Resta fermo l’obbligo di richiedere ed ottenere la concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 77
Caratteristiche degli arredi sul suolo pubblico
Le sedie e i tavolini potranno essere in legno, metallo o altri materiali, purché di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e colore. Le pedane dovranno essere in legno o in metallo, ad elementi smontabili, verniciate in smalto opaco color grigio selce e rivestite, sia nei lati che nel piano di calpestio in tessuto o laminato dello stesso colore. Se accostate ai prospetti degli edifici, le pedane e le altre attrezzature non dovranno coprire vani di porte o di finestre o impedirne la luce e le aperture né addossarsi ad elementi architettonici o decorativi; la loro estensione dovrà essere in ogni caso limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo. L'illuminazione artificiale potrà essere realizzata unicamente con lampade portate da paralumi da tavolo o lampioncini appesi. Le tende e gli ombrelloni dovranno essere di norma in tela, in tinta unita, nella gamma dei colori che si inseriscono nel contesto ambientale, montanti su una propria ossatura di sostegno in legno o metallo ed estesi fino a coprire l'intera area occupata. Qualora l'area da occupare sia direttamente prospiciente ai locali in cui ha sede l'esercizio potranno essere impiegate tende a falda inclinata del tipo retrattile, installate nella muratura di prospetto dell'edificio, lungo una linea orizzontale immediatamente al di sopra delle aperture. Negli edifici di particolare pregio architettonico il comune potrà prescrivere che le tende siano posizionate all'interno di vani di porte e finestre.
Art. 78
Deroghe per manifestazioni temporanee
Sono ammesse deroghe alle disposizioni precedenti per la realizzazione di palchi, tettoie, pedane e strutture in genere che risultino necessarie per lo svolgimento di cerimonie e manifestazioni di varia natura promosse da soggetti pubblici o privati, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio entro cui sono inserite. La deroga è concessa dal Comune sulla domanda corredata di idonea documentazione, contestualmente al rilascio della concessione del suolo pubblico, qualora necessaria, fatti salvi i diritti di terzi e il rispetto di eventuali altre norme di legge, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto necessario per il montaggio e lo smontaggio della struttura, non superiore in ogni caso a sei mesi.
Art. 79
Disposizioni transitorie
Le norme contenute nel presente Regolamento trovano applicazione nei confronti degli interventi edilizi la cui istanza sia stata presentata dopo la deliberazione di adozione.
I titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento mantengono validità ed efficacia anche se contrastanti con esso.
Per i titoli abilitativi per i quali sia stata solo presentata la richiesta valgono le comuni norme di salvaguardia in quanto applicabili al caso in specie.
Art.80
Deroghe
Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentito il parere dell’ufficio tecnico comunale, può rilasciare concessioni in deroga a norme del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico.
Non sono derogabili le norme relative agli indici volumetrici e alla destinazioni di zona che costituiscono varianti allo strumento urbanistico.
Art. 81
Certificazione energetica di cui al comma 2 art. 9
della L.R.6/2008 ed al D.lgs. 192/2005
1) Certificazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 192/2005
L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
L’ Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) È compilato e sottoscritto dal soggetto certificatore e deve essere messo a disposizione dell’ acquirente o del conduttore di un immobile. Gli usi di energia riportati sull’ attestato riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico - sanitari, la climatizzazione estiva e l’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’ indicazione circa l’ impatto dell’ edificio sull’ ambiente, nell’ attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’ edificio.
L’ attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’ edificio o dell’impianto. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’ articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’ attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.
2) I Soggetti interessati dal Rilascio della Certificazione energetica ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 192/2005
Il progettista che rilascia la relazione nel rispetto delle modalità stabilite nel decreto 311/2006 art. 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica deve essere un professionista qualificato.
Il direttore dei lavori deve presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8,del D.lgs 311/2006, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori,
Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni dellanormativa vigente.
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso in originale ocopia autenticata.
Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.
Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne assuma la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera del commercio, dell’industria, dell’artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il costruttore deve consegnare contestualmente all’immobile l’originale della certificazione energetica di cui all’articolo 6, comma 1 del D.lgs 311/2006
3) INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA
(Calcolo degli indici di fabbricabilità) Art. 12 L.R. 6/2008
1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo:
a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri;
b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri;
c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata;
d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell’energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno.
2. Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005.
3. I comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai sensi del comma 1 anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono applicabili anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.