Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della Strada

1. Perché si presenta un ricorso
Ecco i motivi più frequenti addotti dai trasgressori nei ricorsi:
il verbale è stato notificato oltre i 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione;
il tipo di veicolo indicato è errato;
la targa del veicolo è errata;
non riporta le modalità di presentazione del ricorso venendo meno alle norme di tutela e difesa del cittadino;
le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte (con esclusione degli errori lievi);
si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell'infrazione.
Inoltre si può presentare ricorso quando l'interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.

2. Quando si presenta
Se si presenta al Prefetto della Provincia di Viterbo:
Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.
Se si presenta al Giudice di Pace di Valentano competente per territorio:
Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata.
Entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.
Non è valido il ricorso presentato contro il preavviso di contravvenzione che gli agenti lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo contro il verbale  di contravvenzione notificato via breve o per via postale.

3. A chi si presenta
PREFETTO:

Il ricorso deve essere indirizzato in carta semplice al Prefetto del luogo della commessa violazione, per tramite dell'Ufficio di Polizia Locale accerttore ovvero da inviarsi con raccomandata R.R.. Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con  R.R.
Al ricorso deve essere allegato copia del verbale di violazione e tutti  i documenti che  si ritengano validi per una migliore determinazione dell'esito, l'interessato può fare richiesta di audizione davanti al Prefetto, quest'ultimo deciderà se accoglierla o respingerla sulla base degli elementi in suo possesso per l'emissione dell'Ordinazna di archiviazione o di ingiunzione di pagamento.
Cosa fa il Prefetto
1. può accoglierlo:
in questo caso emette una Ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla all'Ufficio di Polizia;
2. può respingerlo:
in questo caso emette una Ordinanza di pagamento per una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza.
L'interessato può fare ricorso al Giudice di pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 se risiede all'estero.
L'organo che ha emesso la sanzione ha 60 giorni di tempo per emettere le sue deduzioni tecniche al ricorso e trasmetterle al Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, emetterà l'ordinanza di archiviazione, nel caso il ricorso venga accolto, in caso contrario un'ingiunzione di pagamento.
Il Prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione entro il termine perentorio di 180 giorni quando il ricorso avverso la sanzione amministrativa viene presentato (o spedito) al comando degli agenti accertatori, oppure, entro 210 giorni quando il ricorso avverso la sanzione amministrativa viene presentato (o spedito) direttamente al Prefetto stesso. Successivamente inoltre, il Prefetto deve notificare l'ordinanza-ingiunzione emessa, entro il termine perentorio di 150 giorni.
GIUDICE DI PACE:
Si può presentare ricorso oltre che al Prefetto anche alternativamente al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica o contestazione immediata.
E' bene sapere che:
- il ricorso può essere presentato solo dopo aver ricevuto il verbale di contestazione, e non sulla base del semplice avviso lasciato sul parabrezza del veicolo;
- va presentato al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione;
- va presentato in carta semplice;
- occorre indicare i motivi per cui si ritiene la sanzione ingiusta;
- è opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare la tesi, e segnalare eventuali testimoni;
- ci si può presentare di persona.
Il Giudice di Pace fissera la data per l'udienza che sarà notificatà a tutti gli interessati.
Costi del Ricorso al Giudice di Pace
Ai sensi dell'art. 2 della L. 196 del 2009 (Finanziaria) a partire dal 01.01.2010, anche per le opposizioni a sanzione amministrativa in sede giudiziale ai sensi della L. 689 del 1981 è dovuto il pagamento del Contributo Unificato anche per le opposizioni a sanzione amministrativa.
L'ammontare del contributo segue le tabelle in vigore per le cause ordinarie davanti al Giudice di Pace, ovvero, dopo i recenti aumenti in vigore dal 06.07.2011:
- per impugnazioni fino ad un valore di Euro 1.100,00, contributo unificato = Euro 37, 00
- per impugnazioni fino ad un valore di Euro 5.200,00, contributo unificato = Euro 85, 00
- per impugnazioni fino ad un valore di Euro 15.493,00, contributo unificato = Euro 206, 00
Per le opposizioni di valore superiore ad Euro 1.033,00, inoltre, sono dovute anche marche per Euro 8,00 a titolo di spese forfetizzate.
Vale la pena ricordare che è anche possibile proporre Appello contro la decisione del Giudice di Pace (il D.Lgs n. 2 del 2006 ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 L 1981/689 relativo all'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada).

L'Appello, però, si propone al Tribunale competente ed in tale sede è necessario per legge essere difesi da un avvocato.

Infatti, in caso di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace emessa in materia di opposizione a sanzione amministrativa, la competenza è del Tribunale monocratico ed il giudizio si propone con citazione, secondo il rito ordinario previsto per l'appello ex artt. 339 e seguenti del c.p.c..